COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 110 DEL 4 MARZO 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 114 della società A.S. SARACENA avverso la regolarità della gara Mottafollone – Saracena (4 – 1) del 20.01.2008 Campionato TERZA Categoria (Delegazione di Rossano) per presunta posizione irregolare del calciatore IANNUZZI Vincenzo (Reclamo trasmesso dal Giudice Sportivo per competenza con C.U. n° 28 del 30.01.2008).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 110 DEL 4 MARZO 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 114 della società A.S. SARACENA
avverso la regolarità della gara Mottafollone – Saracena (4 – 1) del 20.01.2008 Campionato TERZA Categoria (Delegazione
di Rossano) per presunta posizione irregolare del calciatore IANNUZZI Vincenzo (Reclamo trasmesso dal Giudice Sportivo
per competenza con C.U. n° 28 del 30.01.2008).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
In via preliminare va declarata l’inammissibilità delle controdeduzioni presentate della A.C. Mottafollone che non ha provato l’invio
delle stesse alla controparte.
La reclamante sostiene che alla gara in epigrafe non partecipava il numero 1 presente in distinta Iannuzzi Vincenzo ma altro atleta
non identificato.
La circostanza appare provata in quanto lo stesso calciatore ha ammesso in dichiarazione olografa consegnata alla società A.S.
Saracena di non aver preso parte alla gara.
Nella dichiarazione ha confermato di non aver preso parte alla gara ed inoltre di aver, come di prassi, lasciato il documento d’identità
personale a disposizione della società.
Il reclamo è pertanto fondato.
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo irroga alla A.C. MOTTAFOLLONE la punizione sportiva della perdita della gara (Mottafollone -
Saracena del 20.01.08) con il punteggio di 0 – 3;
rimette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza;
dispone, infine accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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