F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 38/CDN del 13/03/08 (130) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALFREDO CAZZOLA (Presidente Bologna FC 1909 SpA) PER VIOLAZIONE ARTT. 3 COMMA 1 E 4 COMMI 1 E 3 CGS (OGGI ART. 5 COMMI 1, 5 E 6 LETT. D)) E DELLA SOCIETA’ BOLOGNA FC 1909 SpA PER VIOLAZIONE ARTT. 2 COMMA 4 E 3 COMMA 2 CGS (OGGI ART. 4 E 5) (nota n. 1802/824pf06-07/SP/ma del 20.12.2007)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 38/CDN del 13/03/08
(130) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALFREDO CAZZOLA (Presidente Bologna FC 1909 SpA) PER VIOLAZIONE ARTT. 3 COMMA 1 E 4 COMMI 1 E 3 CGS (OGGI ART. 5 COMMI 1, 5 E 6 LETT. D)) E DELLA SOCIETA’ BOLOGNA FC 1909 SpA PER VIOLAZIONE ARTT. 2 COMMA 4 E 3 COMMA 2 CGS (OGGI ART. 4 E 5) (nota n. 1802/824pf06-07/SP/ma del 20.12.2007)
Il procedimento Con provvedimento del 20 dicembre 2007 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Alfredo Cazzola, Presidente della Soc. Bologna per violazione dell’art. 3, comma 1 con le aggravanti previste dall’art. 4, commi 1 e 3 del CGS (trasfusi nell’art. 5, comma 1, 5 e 6 lett. d) del vigente CGS) per avere, mediante dichiarazioni rilasciate alla stampa e richiamate nella parte motiva dell’atto di deferimento, espresso giudizi lesivi delle istituzioni federali nel loro complesso e per avere negato o messo in dubbio l’imparzialità degli ufficiali di gara. Con lo stesso provvedimento è anche stata deferita la Soc. Bologna ai sensi dell’art. 2 comma 4 e 3, comma 2 del CGS (trasfusi nell’art. 4 e 5 del vigente CGS) per responsabilità diretta, in ordine a quanto ascritto al suo Presidente. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale chiedono: in via preliminare, di essere sentiti a mezzo dei propri difensori; nel merito, in via principale, il proscioglimento dei deferiti da ogni addebito per improcedibilità dell’azione disciplinare; nel merito, in via subordinata, di essere condannati a pena contenuta, attese le attenuanti della continuazione e della collaborazione. Nel merito evidenziano, innanzitutto, l’improcedibilità dell’azione disciplinare, dal momento che le dichiarazioni de quibus, indubbiamente lesive dell’immagine delle istituzioni federali, tuttavia sarebbero maturate nel medesimo contesto “disciplinarmente rilevante e (temporalmente coincidente) che avrebbero costituito il presupposto di fatto” per il quale il Sig. Cazzola sarebbe già stato condannato dal Giudice Sportivo a 6 mesi di inibizione (cfr. C.U. 368 del 22 maggio 2007), con la conseguente applicazione del principio processual-penalistico del ne bis in idem. In via meramente subordinata, si chiede comunque il riconoscimento della ricorrenza delle attenuanti della continuazione di cui all’art. 81, comma 2, del codice penale, nonché della collaborazione offerta dall’incolpato alle indagini ex art. 24 CGS. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna del Cazzola alla sanzione della inibizione di giorni 15 e dell’ammenda di € 50.000,00, nonché la condanna alla sanzione € 50.000,00 di ammenda per la Soc. Bologna.
2 Il deferito non è comparso, mentre è comparso il difensore, il quale, dopo aver ulteriormente illustrato i motivi di cui alla memoria difensiva, si è riportato alle conclusioni in essa rassegnate. I motivi della decisione In via preliminare deve respingersi l’eccezione di duplicazione del giudicato (ne bis in idem), avanzata dalla parte ricorrente, atteso che le dichiarazioni rese dal signor Cazzola, lesive degli organi federali, seppur prossime rispetto ai fatti già oggetto di condanna da parte del Giudice sportivo (6 mesi di inibizione, cfr. C.U. 368 del 22 maggio 2007) sono state comunque manifestate in luoghi e nei confronti di soggetti diversi. Invero, il Cazzola è stato precedentemente sanzionato per la condotta tenuta durante la partita e sul campo nei confronti degli Ufficiali di gara, laddove l’azione disciplinare, che ha introdotto il procedimento disciplinare de quo, riguarda il contenuto delle dichiarazioni rese alla stampa e riportate sui maggiori quotidiani sportivi. Nel merito, la Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che le dichiarazioni del Cazzola rilasciate ad alcuni organi di informazione a seguito della gara Bologna-Brescia del 19 maggio 2007 siano meritevoli di censura, in quanto contenenti giudizi lesivi della immagine e della reputazione delle Istituzioni federali nel loro complesso e per aver negato o messo in dubbio l’imparzialità degli ufficiali di gara. E’ giurisprudenza costante di questa Commissione che il diritto di critica si concretizza nell’espressione di un giudizio o di una opinione la quale, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva. Si tratta dunque di una valutazione di un fatto per sua natura fondata su un’interpretazione necessariamente soggettiva e, dunque, di “parte”. Tuttavia, tale diritto non è assoluto, trovando un limite invalicabile nel corrispondente diritto alla dignità e al rispetto delle persone, talchè non possono tollerarsi attacchi gratuiti ed immotivati che mettono in evidenza profili della personalità e dell’agire funzionale, non collegati al fatto cui ci si riferisce. Parimenti non risultano consentite le generiche contumelie, ingiurie ed insinuazioni di carattere vago, volte al mero discredito dei destinatari. L’orientamento di questa Commissione si è consolidato nell’affermare che, se da un lato è possibile, e comunque lecito, esprimere apprezzamenti e critiche, dall’altro lato tali apprezzamenti devono essere manifestati attraverso modalità espressive pacate e non offensive. Le espressioni utilizzate dal Cazzola, tenuto conto del contenuto letterale e valutate nel loro complesso nonché nel contesto di riferimento, travalicano ogni lecito diritto di critica, in quanto si risolvono in giudizi lesivi della reputazione delle istituzioni federali e della imparzialità degli ufficiali di gara. A sostegno si osserva, che frasi come “Oggi abbiamo tutti assistito ad un evento che nulla ha a che fare con lo sport: un evento alterato da dinamiche gestite dalla terna arbitrale e che fanno riferimento ad un sistema mediatico, televisivo, organizzativo ed arbitrale che ha stabilito forse fin dall’inizio dell’anno cosa sarebbe dovuto succedere”. “Io ho letto le pagine e tutte le dichiarazioni delle indagini di Calciopoli … a me pare di vedere nei fatti quotidiani quello che ho letto un anno e mezzo fa ..… La decisione è che ci siano tre società che vadano in Serie A senza play off: questo è l’obiettivo”. “Adesso, secondo me, continua ad esistere questa situazione, con la differenza che quest’anno il sistema si è concentrato sulla Serie B: ..… Il sistema, di cui non so chi ne faccia parte, è intervenuto anche in quel contesto, evidentemente”. “In questo paese esiste un sistema arbitrale ..… non so chi lo orienta”. “In serie B abbiamo visto un sistema a fasce che è stato attivato e che ha dato tutte quelle condizioni per concordare e stabilire quali fossero le squadre che in qualche modo devono andare in serie A e quelle no”. “C’era un’associazione a delinquere di 8/9 arbitri, assistenti, giornalisti, federazione, associati, che non è stata smantellata” (riportate negli allegati di cui alla Relazione del Collaboratore dell’Ufficio Indagini depositata in data 14 dicembre 2007, Prot. n. 1700, presso la Procura Federale) esorbitano dall’ambito di operatività della scriminante, per l’intrinseca offensività, risolvendosi in una forma di denigrazione dell’altrui reputazione, mediante lo strumento della subdola insinuazione. Tali modalità espressive, pertanto, non possono essere ritenute estrinsecazione del legittimo esercizio di un diritto di critica. In merito, si conferma che le eventuali contestazioni devono, comunque, essere rese in termini non diffamatori, nei contenuti e nelle stesse modalità di espressione. Questo, a maggior ragione, come nel caso di specie, quando la diffusione delle dichiarazioni avviene tramite gli organi di stampa, i media radio-televisivi e mediante pubblicazione su siti internet (e non in una sede istituzionale). L’estrema gravità del fatto e delle dichiarazioni, valutati nel complesso, inducono dunque ad affermare la responsabilità del Cazzola in relazione agli addebiti contestati, cui consegue quella della società di appartenenza a titolo di responsabilità diretta. Deve comunque riconoscersi la continuazione fra i fatti contestati stante l’evidente collegamento temporale e finalistico, fra l’atteggiamento mantenuto nei confronti degli Ufficiali di gara e quanto espresso nei confronti degli organi di stampa. Considerando la condotta processuale ed il vincolo della continuazione fra i fatti contestati, appare equa l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 25.000,00, stante l’assenza di rettifiche intervenute nell’immediatezza dell’addebito contestato nonché del ruolo di responsabilità del Cazzola in ambito societario, risultano quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere al Sig. Alfredo Cazzola la sanzione dell’ammenda di € 25.000,00 (venticinquemila/00) ed alla Soc. Bologna FC 1909 SpA l’ammenda di € 25.000,00 (venticinquemila/00).
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