F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 38/CDN del 13/03/08 (131) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO MARAZZINA (calciatore tesserato Bologna FC 1909 SpA) PER VIOLAZIONE ARTT. 3 COMMA 1 E 4 COMMI 1 E 3 CGS (OGGI ART. 5 COMMI 1, 5 E 6 LETT. D)) E DELLA SOCIETA’ BOLOGNA FC 1909 SpA PER VIOLAZIONE ARTT. 2 COMMA 4 E 3 COMMA 2 CGS (OGGI ART. 4 E 5) (nota n. 1801/825pf06-07/SP/ma del 20.12.2007)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 38/CDN del 13/03/08
(131) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO MARAZZINA (calciatore tesserato Bologna FC 1909 SpA) PER VIOLAZIONE ARTT. 3 COMMA 1 E 4 COMMI 1 E 3 CGS (OGGI ART. 5 COMMI 1, 5 E 6 LETT. D)) E DELLA SOCIETA’ BOLOGNA FC 1909 SpA PER VIOLAZIONE ARTT. 2 COMMA 4 E 3 COMMA 2 CGS (OGGI ART. 4 E 5) (nota n. 1801/825pf06-07/SP/ma del 20.12.2007)
Con atto del 20.12.2007, la Procura Federale ha deferito il Sig. Massimo Marazzina, tesserato con il Bologna Football Club 1909 S.p.a., per aver rilasciato dichiarazioni, integranti la violazione di cui agli artt. 3, co. 1, e 4, co. 1 e 3, CGS, trasfusi nell’art. 5, co. 1, 5 e 6, lett. d), CGS, pubblicate sul quotidiano “La Gazzetta dello Sport” del 4.5.2007. Alla riunione del 13.3.2008, la Procura Federale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità del deferito, richiedendo applicarsi allo stesso ed alla Società la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 ciascuno. Il Sig. Marazzina, a mezzo del suo difensore, si è riportato alla memoria difensiva ed ha concluso per il proscioglimento da ogni addebito. Il deferimento è fondato e va pertanto accolto. Dall’esame degli atti risulta difatti che il Marazzina non si sia limitato, così come prospettato nell’atto di deferimento, a pronunciare la frase di cui al capo di incolpazione, ma abbia articolato una serie di accuse, con il richiamo di specifici episodi, che escludono sia il legittimo esercizio del diritto di critica sia la natura impetuosa delle stesse sia l’invocato fair play, rivelando, invece, di essere frutto di malanimo covato da tempo. Tale convincimento discende proprio del tenore delle frasi pubblicate, consone più ad una intervista ragionata che ad una dichiarazione rilasciata a caldo, e mai smentite: “nelle ultime partite hanno avuto aiuti, per esempio qualche episodio e qualche rigore non dato. Guardo gli ultimi tre arbitri di Marassi e mi sembra che abbiano fatto cose che magari possono portare punti…siccome c’è più di un episodio, beh, allora a pensare male ti ci portano di conseguenza…ci metto anche il rigore non dato all’Albinoleffe contro il Napoli…magari qualcuno regalasse qualcosa pure a noi…Però basta poco per cambiare l’inerzia di un match e gli episodi bisogna guardarli. E valutarli bene”. Il tenore delle dichiarazioni è più consono ad una intervista che ad uno sfogo ed esula dal diritto di critica costituzionalmente garantito. Pertanto, attesa la idoneità lesiva delle dichiarazioni di cui all’atto di deferimento, in relazione sia al soggetto autore delle stesse sia all’attribuzione di fatti ben determinati dei quali non è stata provata la verità sia al contenuto delle stesse in quanto volte a negare la regolarità delle gare nonché l’imparzialità degli ufficiali di gara; attesa, altresì, l’inesistenza di qualsiasi rettifica da parte del deferito e di dissociazione, da parte della Società, dalla dichiarazioni lesive, P.Q.M. accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al Sig. Massimo Marazzina ed alla Società Bologna FC 1909 SpA, ai sensi dell’art. 5, co. 7, CGS, la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) ciascuno, ai sensi della vigente normativa.
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