COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 12 Marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RICORSO F.C. EDO MESTRE A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 49 del 5/3/2008 – Ammenda di € 250,00 – Campionato di Eccellenza

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 12 Marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RICORSO F.C. EDO MESTRE A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 49 del 5/3/2008 – Ammenda di € 250,00 - Campionato di Eccellenza La Società F.C. Edo Mestre A.S.D. ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata con il Comunicato n. 49 del 5/3/2008, con la quale é stata assunta la sanzione dell’ammenda di € 250,00 a carico della Società: “per insistenti insulti alla terna arbitrale ed ai giocatori avversari durante la gara. Sanzione inasprita per la presenza, tra i sostenitori, di minori di età che venivano incitati a mantenere tale atteggiamento.” La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla F,C. Edo Mestre A.S.D.; esaminata inoltre la documentazione ufficiale in atti; sentito l’assistente arbitrale, per le vie brevi, che ha confermato di aver individuato nei sostenitori della Società F.C. Edo Mestre i responsabili delle offese a lui rivolte ripetutamente nel corso della partita ed ha ribadito che tra costoro diversi erano bambini, evidentemente minorenni, che profferivano le medesime offese degli adulti e venivano da loro approvati in tale condotta; visto l’art. 35,comma 1.1. del Codice di Giustizia Sportiva che afferma che nel giudizio sportivo il rapporto di gara dell’arbitro e dei suoi assistenti hanno valore di prova piena e privilegiata; considerato che il comportamento del pubblico appare obiettivamente censurabile e meritevole della sanzione comminata dal Giudice Sportivo P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di rigettare il ricorso presentato dalla Società F.C. Edo Mestre A.S.D.; • di confermare la sanzione dell’ammenda di € 250,00 a carico della Società; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it