COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 12 Marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RICORSO F.C. EDO MESTRE A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 49 del 5/3/2008 – Ammenda di € 250,00 – Campionato di Eccellenza
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 12 Marzo 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RICORSO F.C. EDO MESTRE A.S.D.
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale
Veneto n. 49 del 5/3/2008 – Ammenda di € 250,00 - Campionato di Eccellenza
La Società F.C. Edo Mestre A.S.D. ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata
con il Comunicato n. 49 del 5/3/2008, con la quale é stata assunta la sanzione dell’ammenda di € 250,00 a carico della
Società: “per insistenti insulti alla terna arbitrale ed ai giocatori avversari durante la gara. Sanzione inasprita per la
presenza, tra i sostenitori, di minori di età che venivano incitati a mantenere tale atteggiamento.”
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla F,C. Edo Mestre A.S.D.;
esaminata inoltre la documentazione ufficiale in atti;
sentito l’assistente arbitrale, per le vie brevi, che ha confermato di aver individuato nei sostenitori della Società F.C. Edo
Mestre i responsabili delle offese a lui rivolte ripetutamente nel corso della partita ed ha ribadito che tra costoro diversi
erano bambini, evidentemente minorenni, che profferivano le medesime offese degli adulti e venivano da loro approvati in
tale condotta;
visto l’art. 35,comma 1.1. del Codice di Giustizia Sportiva che afferma che nel giudizio sportivo il rapporto di gara
dell’arbitro e dei suoi assistenti hanno valore di prova piena e privilegiata;
considerato che il comportamento del pubblico appare obiettivamente censurabile e meritevole della sanzione comminata
dal Giudice Sportivo
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di rigettare il ricorso presentato dalla Società F.C. Edo Mestre A.S.D.;
• di confermare la sanzione dell’ammenda di € 250,00 a carico della Società;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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