COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 12 Marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RICORSO A.S.D. CALCIOMONSELICE1926SWEDEN Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato Ufficiale n. 38 del 4/1/2008 – Applicazione art. 17,comma 5 C.G.S. e 34 bis delle NOIF partita GazzeraOlimpiaChirignago – CalcioMonselice1926Sweden del 9/12/2007 – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 12 Marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RICORSO A.S.D. CALCIOMONSELICE1926SWEDEN Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato Ufficiale n. 38 del 4/1/2008 – Applicazione art. 17,comma 5 C.G.S. e 34 bis delle NOIF partita GazzeraOlimpiaChirignago – CalcioMonselice1926Sweden del 9/12/2007 – Campionato di Promozione La Società A.S.D. CalcioMonselice1926Sweden ha impugnato il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Territoriale relativamente alla gara in oggetto. Nello specifico il Giudice Sportivo aveva così deciso : “rilevato dal R.A. che la società Calcio Monselice 1926 Sweden schierava all'inizio della gara n. 2 giocatori del 1988 e n. 1 giocatore del 1990; che successivamente al 48° del 2° tempo sostituiva il solo nato nel 1990 con un giocatore nato nel 1988 (pertanto in campo non vi era per la rimanente parte della gara alcun nato dal 1989 in poi); visto il regolamento di cui al C.U. n. 1 del 02.07.2007 punto 2.A/2 lett. b) che prevede l'obbligo per le società partecipanti al campionato di Promozione di impiegare SIN DALL'INIZIO E PER TUTTA LA DURATA DELLA GARA, anche nel caso di sostituzioni, almeno DUE giocatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età: n. 1 nato dall'1.1.1988 in poi e n. 1 nati dall'1.1.1989 in poi; letti gli art. 17.5 C.G.S. e 34bis NOIF”; Il G.S. delibera sanzionare la Società Calcio Monselice1926Sweden con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di : GazzeraOlimpiaChirignago – CalcioMonselice1926Sweden 3 – 0”. A sostegno del gravame la SocietàcalcioMonselice1926Sweden lamenta preliminarmente la violazione del diritto di difesa in quanto la prescritta comunicazione della copia del reclamo proposto dall’A.C. GazzeraOlimpiaChirignago sarebbe stata inviata alla controparte presso un indirizzo non corrispondente alla sede della Società reclamata. Inoltre, nel merito, allegava un preteso errore di trascrizione dell’arbitro, che avrebbe scritto nel tabellino il numero del calciatore Favorido (nato nel 1988), in luogo di quello del calciatore Piovan, (nato nel 1989) quest’ultimo effettivamente entrato in campo al 48’ del 2° tempo. La Commissione Disciplinare ha proceduto in via preliminare ad acquisire presso la Segreteria del C.R. Veneto i dati ufficiali riguardanti il questionario d’iscrizione al Campionato di competenza per la stagione sportiva in corso, redatto dalla Società CalcioMonselice1926Sweden, dal quale risulta indicato come indirizzo per la corrispondenza quello di “Due Carrare – Via Ponte Manco 1”, che é quello presso il quale la Società GazzeraOlimpiaChirignago ha inoltrato il suo reclamo. La C.D.T. ha proceduto inoltre all’audizione degli arbitri e della Società reclamante, la quale si riportava al suo ricorso e produceva inoltre documentazione varia diretta a comprovare la conoscenza da parte del Comitato del nuovo indirizzo della sede (Via Candie 2/c – Monselice). Alla luce di tutto quanto sopra la C.D.T. ritiene, per un verso, che la Società GazzeraOlimpiaChirignago, nell’inoltrare il proprio reclamo avverso la regolarità della gara all’originario indirizzo della Società CalcioMonselice1926Sweden risultante dagli atti ufficiali del C.R. Veneto, abbia fatto incolpevole affidamento su tali dati; per altro verso che siano stati acquisiti al giudizio sufficienti elementi per affermare che la Società Monselice si sia effettivamente adoperata per comunicare la variazione di sede ai competenti Uffici del C.R.V. e, che dunque, altrettanto incolpevolmente, non abbia potuto difendersi avanti il Giudice di Primo Grado. Ne deriva che il reclamo dell’A.C. GazzeraOlimpiaChirignago non può ritenersi irritualmente proposto, ma parallelamente, che la Società CalcioMonselice1926Sweden non é stata posta in grado di contraddire nell’ambito del procedimento stesso. Ai fini di una corretta decisione occorre pertanto che, prima di ogni altra cosa, venga ripristinato il regolare contradditorio fra le parti, il che non può che avvenire davanti alo stesso Giudice di Primo Grado, giacché una decisione nel merito da parte di questa Commissione finirebbe per confiscare alle parti – e comunque per quanto qui interessa all’odierna reclamante CalcioMonselice1926Sweden - un grado di giudizio, essendo nello specifico l’adita Commissione Organo di ultima istanza. Non osta a quanto sopra la previsione dell’art. 36, comma 7° del C.G.S., a mente del quale con il reclamo di seconda istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che hanno reso inammissibile il reclamo davanti all’Organo di prima istanza. Ciò per un duplice ordine di ragioni : a) perché la norma si riferisce al reclamo proposto in secondo grado, contro un provvedimento di inammissibilità pronunciato dal Giudice di Primo Grado, reclamo proposto dallo stesso soggetto che si é visto dichiarare l’inammissibilità; b) perché la norma non può che riferirsi a irregolarità procedurali colpevolmente ascrivibili al reclamante. Tale norma é in conclusione del tutto estranea alla fattispecie concreta portata all’attenzione di questa Commissione. Il Giudice di Primo Grado - il cui provvedimento va annullato per le ragioni di cui sopra - dovrà conseguentemente riesaminare il reclamo della Società GazzeraChirignago, previo ripristino del regolare contradditorio fra le parti.
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