COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 12 Marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RICORSO U.S. MONTEBELLO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 49 del 5/3/2008 – Squalifica per tre giornate giocatore De Forni Davide – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 12 Marzo 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RICORSO U.S. MONTEBELLO
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale
Veneto n. 49 del 5/3/2008 – Squalifica per tre giornate giocatore De Forni Davide – Campionato di 2^
Categoria
La Società U.S. Montebello ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata con il
Comunicato n. 49 del 5/3/2008, con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del
giocatore De Forni Davide : “espulso per aver insultato l’arbitro e al termine della gara reiterava gli insulti”.”
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dal’U.S. Montebello;
esaminata inoltre la documentazione ufficiale in atti;
sentito l’arbitro, per le vie brevi, che ha confermato di essere stato offeso anche al termine della gara dal calciatore De
Forni, nei pressi della recinzione del terreno di gioco e dell’adiacente spogliatoio;
visto l’art. 35,comma 1.1. del Codice di Giustizia Sportiva che afferma che nel giudizio sportivo il rapporto di gara
dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso presentato dalla Società U.S. Montebello
• di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore De Forni Davide;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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