COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 12 Marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RICORSO CALCIO MARCON A.S.D. Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato Ufficiale n. 32 del 5/3/2008 – Applicazione art. 17,comma 2 CGS gara Saccafisola-Marcon dell’1/3/2008; Ammenda € 52,00 alla Società; Squalifica sino al 10/4/2008 allenatore Di Prisco Graziano; Squalifica per due giornate giocatore Agnolon Nicolò (Capitano) – Campionato Juniores Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 12 Marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RICORSO CALCIO MARCON A.S.D. Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato Ufficiale n. 32 del 5/3/2008 – Applicazione art. 17,comma 2 CGS gara Saccafisola-Marcon dell’1/3/2008; Ammenda € 52,00 alla Società; Squalifica sino al 10/4/2008 allenatore Di Prisco Graziano; Squalifica per due giornate giocatore Agnolon Nicolò (Capitano) – Campionato Juniores Provinciale La Società Calcio Marcon A.S.D. ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Venezia, pubblicate con il Comunicato n. 32 del 5/3/2008, con le quali sono state assunte le seguenti sanzioni : - assegnazione partita persa per 0-3 (gara Saccafisola - Marcon; del 5/3/2008) in base all’art.17, comma 2 del CGS ad entrambe le Società; - squalifica a carico del Sig. De Prisco Graziano (allenatore) fino al 10/4/08; - irrogazione dell'ammenda di € .52,00 alla Società Marcon. perché “dai documenti ufficiali agli atti risulta che la gara emarginata è stata sospesa dall'arbitro al 39° del 2°t. (ris. 4-4) in seguito ad una rissa generale innescata dall'allenatore del Saccafisola Sig .Caico Angelo, il quale si avvicinava alla panchina avversaria e afferrava il Sig. De Prisco Graziano, allenatore del Marco, per il giubbotto strattonandolo. Al litigio tra i due allenatori si aggiungevano subito i componenti le panchine e quasi tutti i giocatori delle due squadre. Tra urla, manate, spinte, insulti, calci e offese il concitato parapiglia continuava per diversi minuti nonostante gli sforzi dei dirigenti accompagnatori (di entrambe le Società) a calmare gli animi e i ripetuti inviti (inascoltati) dell'arbitro ai due capitani di riportare l'ordine. Vista l'impossibilità di proseguire la partita il direttore di gara ne decretava la fine”. - squalifica per due giornate giocatore Agnolon Nicolò (Marcon - Capitano), per non aver cercato in nessuna maniera (anzi) di sedare gli animi; La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente, dichiara inammissibile la parte del ricorso riguardante la sanzione della squalifica per due giornate a carico del giocatore Agnolon Nicolò (Marcon capitano), in base al disposto di cui all’art. 45, 3°comma, lettera a) del C.G.S.; letto il ricorso presentato dal Calcio Marcon ASD, nella parte attinente gli altri provvedimenti disciplinari; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente; sentito altresì l’arbitro, che ha confermato : 1. che l’allenatore del Marcon Di Prisco non ha avuto alcun ruolo nella rissa, essendo stato strattonato dall’allenatore del Saccafisola, mentre sedeva sulla sua panchina; 2. che la quasi totalità dei calciatori e dei dirigenti delle due compagini, con le eccezioni già precisate nel referto, dava vita ad un assemblamento rissoso, tale da rendere improduttivi i tentativi espletati dal direttore di gara verso i due capitani, di ripristinare l’ordine; preso atto di quanto sopra, ritiene questo Collegio che vada annullata la squalifica verso l’allenatore Di Prisco Graziano, poiché questi, per diretta constatazione dell’arbitro, si limitò a difendersi dall’aggressione del collega dell’altra società, cosicché non fu né istigatore né partecipe alla rissa; reputa altresì la Commissione che meriti integrale conferma la decisione del Giudice Sportivo di assegnare la partita persa per 0-3 ad ambo le Società e, quindi, anche al Marcon A.S.D., poiché é assodato, sulla scorta delle dichiarazioni del direttore di gara, che intervenne una rissa pressoché generale tra i tesserati delle due compagini, onde la relativa responsabilità non può che ascriversi ad entrambe; ritiene per gli stessi motivi il Collegio corretta anche la sanzione patrimoniale applicata dal Giudice Sportivo; visto l’art. 35,comma 1.1. del Codice di Giustizia Sportiva che afferma che nel giudizio sportivo il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di dichiarare inammissibile la parte del ricorso avanzato dal Calcio Marcon ASD riguardante la sanzione della squalifica di due giornate nei confronti del giocatore Agnolon Nicolò - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dal Calcio Marcon A.S.D.; - di confermare l’applicazione dell’art. 17,2° comma del C.G.S. (sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 a carico di entrambe le Società); - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 52,00 a carico della Società; - di annullare la sanzione della squalifica a carico dell’allenatore Di Prisco Graziano. La tassa reclamo non é stata versata.
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