COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 12 Marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RICORSO POL. AURORA 76 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 34 del 27/2/2008 –Squalifica sino al 22/2/2010 giocatore Bressan Andrea – Torneo del Sabato Attività Amatori
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 12 Marzo 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RICORSO POL. AURORA 76
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato Ufficiale n.
34 del 27/2/2008 –Squalifica sino al 22/2/2010 giocatore Bressan Andrea – Torneo del Sabato Attività
Amatori
La Società Pol. Aurora 76 calcio ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione
Provinciale di Vicenza, pubblicata con il Comunicato n. 34 del 27/2/2008, con la quale é stata assunta la squalifica sino al
22/2/2010 a carico del giocatore Bressan Andrea, perché : “a seguito dell’assegnazione di un calcio di rigore alla squadra
avversaria reagiva colpendo violentemente con un pugno la schiena dell'arbitro, spingendolo con forza e facendolo
arretrare di qualche metro rischiando di farlo cadere a terra; il direttore di gara veniva anche insultato. Alla notifica del
provvedimento di espulsione ha opposto resistenza ed è stato necessario l'intervento dei compagni di squadra che con
forza lo hanno fatto allontanare dal terreno di gioco.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso proposto dalla Pol. Aurora 76 e la documentazione ufficiale in atti;
appurato, che il ricorso é stato sottoscritto da due dirigenti della Pol. Aurora 76, nessuno dei quali, tuttavia, abilitato alla
rappresentanza della Società, risultando tale soltanto il Presidente Perazzale Giovanni, stante il foglio di censimento
inviato alla Delegazione Provinciale F.I.G.C. di Vicenza dalla Società medesima
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla Pol. Aurora 76;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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