COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 48 DEL 13.03.2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO dell’A.S.D. DORIA ZOPPOLA (campionato Giovanissimi 2^ FASE girone B1) in merito alla squalifica per quattro giornate effettive di gara a carico del proprio calciatore BUREL Massimiliano (in C.U. N°24 del 19.02.2008 del C.P. Pordenone).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 48 DEL 13.03.2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO dell’A.S.D. DORIA ZOPPOLA (campionato Giovanissimi 2^ FASE girone B1) in merito alla squalifica per quattro giornate effettive di gara a carico del proprio calciatore BUREL Massimiliano (in C.U. N°24 del 19.02.2008 del C.P. Pordenone). Con tempestivo reclamo la A.S.D. DORIA ZOPPOLA chiedeva alla C.D.T. il “riesame della squalilfica” per quattro giornate effettive di gara che il G.S. ha inflitto al calciatore BUREL Massimiliano con la seguente motivazione: “perché espulso dal terreno di gioco al 29' del primo tempo per doppia ammonizione, proferiva frasi ingiuriose nei confronti dell'arbitro, a fine gara raggiungeva lo spogliatoio del direttore di gara colpendone con violenza la porta, continuando, pur dopo l'uscita dell'arbitro medesimo, a tenere un atteggiamento ostile ed irriguardoso nei suoi confronti.” Nel reclamo, la Società mirava ad evidenziare la “poca lucidità” espressa dall’arbitro nella duplice circostanza delle ammonizioni: la prima, per vivaci proteste, e la seconda, notificata immediatamente dopo la prima, sempre al 29’ del primo tempo, per reiterazione delle proteste. La Società negava che il calciatore avesse effettuato atti di violenza, né proferito ingiurie all’arbitro, e cercava di indirizzare l’attenzione della Commissione verso un asserito “inspiegabile atteggiamento tenuto dal direttore di gara per tutta la durata dell’incontro”. Ammetteva il fatto che questi ha sbattuto violentemente la porta del proprio spogliatoio quando vi è rientrato, nel primo tempo; negava ogni ulteriore comportamento del proprio tesserato, evidenziando come lo stesso non abbia tirato alcun calcio alla porta dello spogliatoio dell’arbitro a fine gara. La Società chiedeva di poter essere sentita in udienza dalla Commissione per meglio esporre le proprie ragioni, affermando di avere “numerose testimonianze che possano confermare quanto da noi affermato”. La Commissione ha ritualmente invitato la Società a presentarsi all’udienza del 12.03.2008, ma nessuno è arrivato, né la mancata presenza è stata in alcun modo giustificata. D’altronde ogni ipotesi di prova testimoniale sarebbe comunque rimasta esclusa perché l’art. 35 C.G.S. detta le regole probatorie in ordine alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare, “I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.” Pertanto, la semplice negazione di quanto emerge a referto non può di per sé portare ad alcuna rivisitazione del provvedimento assunto dal Giudice di Primo Grado, e resta assodato che il calciatore si è espresso con parole e gesti ingiuriosi nei confronti dell’arbitro dopo la notifica dell’espulsione. Né la asserita “poca lucidità” dell’arbitro può portare ad una circostanza esimente o attenuante. Nella fattispecie, però, la Commissione Disciplinare Territoriale, in considerazione della giovanissima età del tesserato, quattordici anni appena compiuti, deve valutare che la funzione della sanzione tende non soltanto a reprimere ma anche e soprattutto a rieducare il giovanissimo calciatore, invitandolo ad accettare in modo civile decisioni che non si condividono e a portarlo a percepire quel senso della sportività, della correttezza e della lealtà, che ne formeranno il carattere nel prosieguo della sua carriera sportiva e nella vita. Alla luce di tale considerazione, e solo per tale motivo, la sanzione inflitta dal G.S. può essere in parte ridotta come da dispositivo. P.Q.M. La C.D.T. FVG, in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica del calciatore BUREL Massimiliano a tre giornate effettive di gara. Dispone non addebitarsi la tassa reclamo.
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