COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 13/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. FOGLIANESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 21.3.2008 A CARICO DEL CALCIATORE POLIDORI STEFANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 59 DEL 28.2.2008 (Gara: VIRTUS LADISPOLI – FOGLIANESE del 24.2.2008 – Campionato Allievi Provinciali VT)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 13/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. FOGLIANESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 21.3.2008 A CARICO DEL CALCIATORE POLIDORI STEFANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 59 DEL 28.2.2008 (Gara: VIRTUS LADISPOLI – FOGLIANESE del 24.2.2008 – Campionato Allievi Provinciali VT) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con il quale la POL. FOGLIANESE chiede una riduzione della squalifica fino al 21.3.2008 inflitta al proprio calciatore POLIDORI STEFANO il quale, innervosito per l’andamento della gara, persa con un punteggio pesantissimo (10 – 0) rivolgeva deprecabili parole all’indirizzo dell’arbitro. Questa Commisisone Disciplinare Territoriale, pur prendendo atto delle scuse e del pentimento del giovane atleta, non può però accogliere l’istanza rivolta, in quanto dagli atti ufficiali risulta che il POLIDORI ha reiterato le offese all’arbitro, sia all’atto dell’espulsione, che nel momento in cui lasciava il terreno di gioco; Ciò detto, questo Organo Giudicante DELIBERA Di respingere il ricorso di cui trattasi confermando la squalifica fino al 21.3.2008 a carico del calciatore POLIDORI STEFANO. La tassa reclamo si incamera.
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