COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 13/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL VIGNANELLO AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 58 DEL 28.2.2008 (Gara: REAL VIGNANELLO – FESCENNIUM CORCHIANO del 23.2.2008 – Campionato C5 Serie D Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 13/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL VIGNANELLO AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 58 DEL 28.2.2008 (Gara: REAL VIGNANELLO – FESCENNIUM CORCHIANO del 23.2.2008 – Campionato C5 Serie D Viterbo) La Commissione Disciplinare premette preliminarmente che è da considerarsi inammissibile il reclamo presentato dalla Società REAL VIGNANELLO relativamente al provvedimento della perdita della gara, in quanto in base alle norme regolamentari, il ricorso andava presentato anche alla società controparte. E’ inammissibile altresì il reclamo che verte sulla squalifica inflitta al calciatore BALDASSARRA MARIO perché, ai sensi dell’art. 45 del C.G.S. non è impugnabile il provvedimento disciplinare per 1 gara. Per quanto attiene la squalifica a carico del calcaitore MECHELLI EMANUELE, questa Commissione Disciplinare territoriale, non può che confermare la sanzione comminatagli in quanto di particolare e ripetuta aggressività nei confronti dell’avversario. Si è dell’avviso inoltre di annullare il provvedimento di squalifica a carico del massaggiatore DELL’OTTO GIUSEPPE della Società REAL VIGNANELLO, in quanto non presente alla gara ed erroneamente indicato in lista. Per quanto riguarda gli ulteriori provvedimenti disciplinari a carico della società, la decisione verrà presa successivamente non appena perverranno ulteriori precisazioni al riguardo. Detto ciò, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di dichiarare inammissibile la parte del ricorso indicato in premessa; di confermare la squalifica per 3 gare a carico del calciatore MECHELLI EMANUELE; di annullare la squalifica a carico del massaggiatore DELL’OTTO GIUSEPPE. La tassa reclamo va restituita.
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