COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 13/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ TREBULANA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.5.2008 A CARICO DEL CALCIATORE COLASANTI ALESSIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 113 DEL 28.2.2008 (GARA: TREBULANA – GINESTRA DEL 24.2.2008 – CAMPIONATO II CATEGORIA)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 13/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ TREBULANA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.5.2008 A CARICO DEL CALCIATORE COLASANTI ALESSIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 113 DEL 28.2.2008 (GARA: TREBULANA – GINESTRA DEL 24.2.2008 – CAMPIONATO II CATEGORIA) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe e esaminati gli atti relativi al procedimento in oggetto, ponendo particolare attenzione al referto arbitrale nonché al reclamo della Società TREBULANA, questa Commissione, ritenuto che i fatti posti a presupposto della decisione del Giudice Sportivo trovano sostanzialmente conferma sia nel reclamo che nel referto, salvo che per l’entità del dolore sentito dal direttore di gara; considerato che la gara non ha subito interruzioni di particolare rilievo e che l’arbitro ha regolarmente proseguito la propria attività; ritenuto che la sanzione a carico del calciatore COLASANTI ALESSIO possa essere lievemente ridimensionata e riportata entro limiti di minore gravità, rapportando la stessa sanzione a quella abitualmente irrogata dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi analoghi DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore COLASANTI ALESSIO dal 31.5.2008 al 5.4.2008. La tassa reclamo va restituita.
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