COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 13/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ LIBERTAS CENTOCELLE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 100 A CARICO DELLA STESAS ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 109 DEL 21.2.2008 (Gara: NUOVA ROCCASECCA – LIBERTAS CENTOCELLE del 16.2.2008 – Campionato Jun. Reg. B)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul
Comunicato Ufficiale N° 120 del 13/03/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ LIBERTAS CENTOCELLE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 100 A CARICO DELLA STESAS ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 109 DEL 21.2.2008
(Gara: NUOVA ROCCASECCA – LIBERTAS CENTOCELLE del 16.2.2008 – Campionato Jun. Reg. B)
La Commissione Dsiciplinare
Visto il reclamo in epigrafe ed ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;
osservato che la reclamante pone in evidenza che la situazione dei servizi igienici messi a disposizione dalla squadra di casa era fatiscente fin dall’inizio;
che l’arbitro prima dell’inizio della gara non aveva visionato lo stato dei locali assegnati alla Società Libertas Centocelle;
che l’arbitro stesso scrive nel proprio rapporto che solo al termine della gara, su sollecitazione del dirigente locale si recava nello spogliatoio della squadra avversaria per verificare i danni subiti dal locale;
questa Commissione Disciplinare Territoriale, constatato che l’arbitro non ha provveduto prima dell’avvio della gara a verificare lo stato dei locali assegnati alla Società LIBERTAS CENTOCELLE, per cui non si ha la certezza che i danni provocati siano ascrivibili alla squadra ospite;
DELIBERA
Di accogliere il ricorso di cui trattasi revocando il provvedimento dell’ammenda di € 100,00 a carico della LIBERTAS CENTOCELLE.
La tassa reclamo si restituisce.
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