COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 13/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RICORSO U.S. BENACENSE 1905 RIVA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA DEL CALCIATORE DE SOUZA ANDRE LUIS DI CUI AL C.U. N. 43 DI DATA 06.03.2008 (GARA ALENSE – BENACENSE 1905 RIVA DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA DEL 02.03.2008)
COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 44 del 13/03/2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
RICORSO U.S. BENACENSE 1905 RIVA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA DEL
CALCIATORE DE SOUZA ANDRE LUIS DI CUI AL C.U. N. 43 DI DATA 06.03.2008 (GARA ALENSE
– BENACENSE 1905 RIVA DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA DEL 02.03.2008)
In esito alle risultanze degli atti ufficiali relativi alla gara del campionato di Eccellenza del 02 marzo 2008,
il G.S. presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige ha inflitto al calciatore De Souza Andre Luis
(U.S. Benacense 1905 Riva) la squalifica per quattro gare con la seguente motivazione: “per avere
sputato in faccia ad un avversario”.
Avverso detto provvedimento ha proposto rituale e tempestivo ricorso la società U.S. Benacense 1905
Riva negando l’episodio e chiedendo di conseguenza la revoca del provvedimento o in subordine la
riduzione della squalifica.
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L’Assistente che aveva rilevato l’episodio nel corso della gara ha confermato il fatto, segnalando però
che lo sputo aveva attinto l’avversario del De Souza al braccio e non in faccia.
La segnalazione contenuta nel rapporto dell’arbitro e presa dal G.S. a base del proprio provvedimento
era dunque parzialmente errata e frutto evidente di un equivoco in cui era incorso il Direttore di gara nel
riportare nel referto quanto verbalmente comunicatogli dal proprio assistente.
La precisazione mitiga, ancorché di pochissimo la gravità del fatto, ragion per cui appare congrua la
sanzione della squalifica per tre giornate di gara.
Ciò premesso, la C.D., in parziale accoglimento del ricorso della società U.S. Benacense 1905 Riva
riduce a tre gare di squalifica la sanzione inflitta al calciatore De Souza Andre Luis (U.S. Benacense
1905 Riva).
Poiché il ricorso è stato ancorché parzialmente accolto si autorizza il non addebito della relativa tassa.
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