COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 075 del 14/03/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.D. PILA IN RIFERIMENTO ALLA GARA PILA CALCIO – CASA DEL DIAVOLO DISPUTATA IL 24.02.2008 A PILA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 70 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 27.02.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 075 del 14/03/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.D. PILA IN RIFERIMENTO ALLA GARA PILA CALCIO – CASA DEL DIAVOLO DISPUTATA IL 24.02.2008 A PILA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 70 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 27.02.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). •PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PORROZZI FILIPPO PER TRE GIORNATE DI GARA. •PER L’AMMENDA DI €. 500,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 13.03.08, la seguente decisione. - cu 75/2183 - SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività delle sanzioni e richiesta di riduzione delle medesime. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Dai chiarimenti forniti dall’arbitro della gara è risultata la conferma del comportamento tenuto da sostenitori del Pila Calcio che, non autorizzati, hanno scavalcato la recinzione che separa la zona adibita ai tifosi da quella riservata ai partecipanti alla gara; Uno dei sostenitori ha addirittura attinto con uno sputo ed aggredito verbalmente uno degli assistenti dell’arbitro. Per quanto riguarda il comportamento tenuto dal calciatore Porrozzi Filippo la squalifica può essere contenuta in due giornate di gara, essendosi trattato di un comportamento sicuramente deplorevole ma esclusivamente offensivo. La richiesta di ripetizione della gara per asserito errore tecnico dell’arbitro, è inammissibile dinanzi a questa Commissione in quanto il risultato della gara non è stato ancora omologato dal G.S. territoriale. P.Q.M. Accoglie parzialmente il reclamo proposto dalla società Pila Calcio e per l’effetto riduce la squalifica al calciatore Porrozzi Filippo a due giornate di gara; conferma l’ammenda di €. 500,00 inflitta alla società Pila Calcio dal G.S. e respinge la richiesta di ripetizione della gara poiché inammissibile. ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO
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