COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 075 del 14/03/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. FORNOLESE IN RIFERIMENTO ALLA GARA FORNOLESE – OTRICOLI DISPUTATA IL 16.02.2008 A FORNOLE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 67 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 20.02.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA)

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 075 del 14/03/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. FORNOLESE IN RIFERIMENTO ALLA GARA FORNOLESE - OTRICOLI DISPUTATA IL 16.02.2008 A FORNOLE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 67 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 20.02.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA) •PER SQUALIFICA CALCIATORE BIAGETTI SACHA PER CINQUE GIORNATE DI GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 13.03.08, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e richiesta di riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Rilevato preliminarmente che il reclamo proposto dall’Associazione Sportiva Fornolese avverso la squalifica inflitta dal G.S. nei confronti del proprio calciatore Biagetti Sacha per cinque giornate di gara, pubblicato nel C.U. nr. 67 del 20.02.2008, risulta spedito a questa Commissione in data 04.03.2008 e quindi fuori dal termine di giorni sette, decorrenti dal giorno successivo a quella della pubblicazione nel suddetto C.U. cosi come previsto dall’art. 46 del Codice di Giustizia Sportiva. Tale inosservanza né preclude l’esame nel merito e, di conseguenza, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S. Fornolese. ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO
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