LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 218 DEL 17 marzo 2008 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gare del 15-16 marzo 2008 – Nona giornata ritorno In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara: Gara Soc. ATALANTA – Soc. EMPOLI

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 218 DEL 17 marzo 2008 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gare del 15-16 marzo 2008 - Nona giornata ritorno In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara: Gara Soc. ATALANTA – Soc. EMPOLI Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva (fax ore 11.54 odierne) segnalazione ex art. 35 1.3) CGS circa la condotta tenuta al 27° del primo tempo, dal calciatore Luca Saudati (Soc. Empoli) nei confronti del calciatore Leonardo Jose Talamonti (Soc. Atalanta); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nelle circostanze in causa, nel corso di un’azione d’attacco della squadra ospitata, i due calciatori procedevano affiancati, in velocità ed a stretto contatto, lungo la fascia laterale sinistra del campo, nel tentativo (vano) di raggiungere il pallone diretto verso la linea di porta allorché il Saudati alzava il braccio destro, protendendolo all’indietro e colpendo al volto l’avversario, che accusava un’immediata lieve epistassi, con consequenziale intervento dei sanitari. E’ evidente l’intenzionalità del gesto, deducibile dall’innaturale altezza ed estensione a cui il Saudati aveva portato il braccio, nonché dal movimento all’indietro verso il volto dell’avversario ed è parimenti palese la potenzialità lesiva del colpo inferto, per la rapidità del gesto in relazione alla zona attinta. Sussistono, pertanto, gli elementi oggettivi e soggettivi che connotano la “condotta violenta”, nel caso in esame sicuramente “non vista” dall’Arbitro, che sopraggiungeva a distanza alle spalle dei due calciatori. Ne consegue l’ammissibilità della proposta prova televisiva ex art. 35 1.3) CGS e la sanzionabilità ex art. 19 comma 4 lett. b) CGS della condotta violenta addebitabile al Saudati, nella misura che questo Giudice ritiene equo quantificare nel minimo edittale. P.Q.M. delibera, a seguito della segnalazione del Procuratore federale, di infliggere al calciatore Luca Saudati (Soc. Empoli) la squalifica per tre giornate effettive di gara.
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