COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 19 Marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 4.2.1. RICORSO A.C. RALDON Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 49 del 5/3/2008 – Squalifica sino al 30/6/2008 allenatore Marocchio Simone – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 19 Marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 4.2.1. RICORSO A.C. RALDON Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 49 del 5/3/2008 – Squalifica sino al 30/6/2008 allenatore Marocchio Simone - Campionato di 1^ Categoria La Società A.C. Raldon ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata con il Comunicato n. 49 del 5/3/2008, con la quale é stata assunta la squalifica sino al 30/6/2008 a carico dell’allenatore Marocchio Simone : “allontanato dal campo per insulti all’arbitro, prima di uscire manteneva un atteggiamento minaccioso ed ostile nei confronti dello stesso, reiterandolo al termine dell’incontro e per tutta la permanenza del direttore di gara nell’impianto sportivo, richiedendo peraltro l’intervento delle forze dell’ordine”. La Commissione Disciplinare esaminato il rituale ricorso presentato dall’A.C. Raldon; esaminata altresì la documentazione ufficiale in atti; ritenuto che la decisione del Giudice Sportivo di Primo Grado appare adeguata rispetto all’accadimento, quale refertato dal direttore di gara; visto l’art. 35,comma 1.1. del Codice di Giustizia Sportiva che afferma che nel giudizio sportivo il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di respingere il ricorso presentato dall’A.C. Raldon; • di confermare la sanzione della squalifica a carico dell’allenatore Marocchio Simone sino al 30/6/2008; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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