COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 19 Marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 4.2.2. RICORSO F.C. CAORLE 2003 A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 49 del 5/3/2008 – Squalifica sino al 28/2/2009 giocatore Corazza Alessandro – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 19 Marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 4.2.2. RICORSO F.C. CAORLE 2003 A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 49 del 5/3/2008 – Squalifica sino al 28/2/2009 giocatore Corazza Alessandro – Campionato di 2^ Categoria La Società F.C. Caorle 2003 A.S.D. ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata con il Comunicato n. 49 del 5/3/2008, con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica sino al 28/2/2009 a carico del giocatore Corazza Alessandro : “per condotta violenta tenuta a fine gara nei confronti dell’arbitro, mentre gli porgeva la mano gli dava due schiaffi sulla guancia destra causandogli momentaneo dolore e per aver proferito al suo indirizzo frasi offensive, condotta punita dall’art. 19, comma 4, lett. d) del C.G.S.” La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla F.C. Caorle 2003 A.S.D., nel quale afferma che il fatto – che peraltro contesta nei termini esposti nel referto – non é stato commesso dal calciatore Corazza Alessandro, ma dal fratello Mauro, pure tesserato, ma non indicato nella lista della formazione della squadra, e tuttavia presente nel tunnel d’ingresso degli spogliatoi; esaminata inoltre la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società opponente; sentito altresì l’arbitro che a seguito di riconoscimento fotografico, mediante i rispettivi documenti di identità, ha riconosciuto come autore del fatto il Sig. Corazza Mauro, in luogo del Sig. Corazza Alessandro, precisando inoltre di essere stato colpito due volte sulla guancia a mano aperta, ma senza provare particolare dolore; considerato che, alla luce di quanto sopra, la sanzione ascritta a Corazza Alessandro, andrà applicata a Corazza Mauro, peraltro riducendola sino al 31/12/2008, per aver perso il fatto, pur grave, quella connotazione di particolare violenza che lo caratterizzava nell’originaria versione del rapporto; va peraltro aggravata l’originaria sanzione pecuniaria applicata alla F.C. Caorle 2003 di ulteriori € 150,00 per non aver impedito l’indebita presenza del calciatore Corazza Mauro, poi autore dell’episodio, nell’area degli spogliatoi P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di parzialmente accogliere il ricorso presentato dalla Società F.C. Caorle 2003 A.S.D.; • di annullare la sanzione della squalifica a carico del giocatore Corazza Alessandro; • di squalificare sino al 31/12/2008 il calciatore Corazza Mauro; • di irrogare a carico della Società F.C. Caorle 2003 la sanzione dell’ammenda di € 150,00. • La tassa reclamo non é stata versata.
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