LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 20/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 63 – Reclamo A.S.D. F.C. Leader avverso le decisioni assunte dal G.S. in ordine alla gara del Campionato di Terza Categoria Leader – Zena 2003 del 10.2.2008. C.U. n 37 del 21.2.2008 D.P. Genova.

LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 20/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 63 – Reclamo A.S.D. F.C. Leader avverso le decisioni assunte dal G.S. in ordine alla gara del Campionato di Terza Categoria Leader – Zena 2003 del 10.2.2008. C.U. n 37 del 21.2.2008 D.P. Genova. Il Giudice Sportivo della D.P. di Genova, con sentenza apparsa sul Comunicato Ufficiale in epigrafe, infliggeva, a’ sensi dell’art. 17/1 C.G.S., la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara Leader – Zena 2003, (disputata il 10.2.2008) col punteggio di 0-3. L’arbitro aveva sospeso la gara al 17’ del secondo tempo, quando era stato aggredito dall’allenatore della squadra Pastorino Giovanni Battista che lo aveva spinto più volte al petto procurandogli dolore e senso di malessere. Contro tale sanzione e contro le squalifiche del tecnico Pastorino Giovanni Battista fino all’1.9.2008 e del calciatore Surrusca Simone per tre gare si è opposta con reclamo di rito, rafforzato verbalmente dal proprio rappresentante, l’A.S.D. F.C. Leader. La reclamante praticamente contesta la veridicità del referto arbitrale, proponendo una diversa versione dei fatti, perciò conclude con la richiesta di ripetizione della gara e di riduzione delle squalifiche dei due tesserati. Il reclamo non può trovare accoglimento. Le proposte eccezioni trovano puntuale smentita nel resoconto arbitrale, perfettamente compendiato dal primo giudice, talché vanno respinte, visto il disposto dell’art. 35 comma 1 del C.G.S. che assegna valore di prova assoluta agli atti ufficiali. La sospensione della partita trae quindi origine dall’aggressione all’arbitro per opera dell’allenatore dell’A.S.D. F.C. Leader, aggressione che non ha consentito all’ufficiale di portare a termine la gara, con l’inevitabile conseguenza dell’irrogazione della punizione sportiva a carico della società. Quanto alle sanzioni ai tesserati le stesse vanno confermate, quella irrogata all’allenatore Pastorino Giovanni Battista perché appropriata all’infrazione commessa; quella al calciatore Surrusca Simone, reo di aver compiuto un atto violento (e quindi potenzialmente idoneo a procurare gravi conseguenze) nei confronti di un avversario, perché punito col minimo di pena previsto dall’art. 19 comma 4 lett. b C.G.S.. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di rigettare il reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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