F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 39/CDN del 17/03/08 (133) – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLE SANZIONI A CARICO DELLA SOCIETA’ US CALCIO MONTENERO E DEI SIGG.RI ALFONSO COLAMEO, MARCO MORONE E DIEGO DI LISA A SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Molise – CU n. 51 del 12.12.2007) (125) – APPELLO DELLA SOCIETA’ US CALCIO MONTENERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 20 PUNTI DA SCONTARSI NELLA STAGIONE IN CORSO E AMMENDA € 2.000,00 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Molise – CU n. 51 del 12.12.2007) (126) – APPELLO DEL TESSERATO ALFONSO COLAMEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 10 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Molise – CU n. 51 del 12.12.2007) (127) – APPELLO DEL TESSERATO MARCO MORONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 2 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Molise – CU n. 51 del 12.12.2007)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 39/CDN del 17/03/08 (133) – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLE SANZIONI A CARICO DELLA SOCIETA’ US CALCIO MONTENERO E DEI SIGG.RI ALFONSO COLAMEO, MARCO MORONE E DIEGO DI LISA A SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Molise – CU n. 51 del 12.12.2007) (125) – APPELLO DELLA SOCIETA’ US CALCIO MONTENERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 20 PUNTI DA SCONTARSI NELLA STAGIONE IN CORSO E AMMENDA € 2.000,00 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Molise – CU n. 51 del 12.12.2007) (126) – APPELLO DEL TESSERATO ALFONSO COLAMEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 10 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Molise – CU n. 51 del 12.12.2007) (127) – APPELLO DEL TESSERATO MARCO MORONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 2 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Molise – CU n. 51 del 12.12.2007) Con atto del 19.12.2007, la Procura Federale ha impugnato la decisione con la quale la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Molise ha prosciolto il Sig. Diego Di Lisa, arbitro della gara disputata in data 13.5.2007 tra US Montenero e AS San Giacomo Basso Molise e, derubricando gli addebiti ascritti al Sig. Alfonso Colameo ed al Sig. Marco Morrone da art. 7 CGS ad art. 1, co. 1, CGS, ha inflitto agli stessi la inibizione, rispettivamente, per anni uno (1) e mesi dieci (10) e per anni due (2), ed alla Società, ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS, la penalizzazione di venti (20) punti in classifica e l’ammenda di € 2.000,00. La Procura Federale ritiene ingiusta la decisione in relazione sia al proscioglimento del Sig. Di Lisa sia alla derubricazione del fatto tale da aver determinato sanzioni più lievi di quelle richieste. I Sigg.ri Alfonso Colameo, Marco Morrone e la US Calcio Montenero, con autonomi reclami, dal canto loro, denunciano la ingiustizia dei capi della decisione che hanno accolto il deferimento nei loro confronti, in quanto fondatisi su prove delle quali reiterano l’eccezione di inammissibilità e, comunque, la eccessività delle sanzioni in ragione della derubricazione effettuata dalla Commissione Disciplinare Territoriale. Alla riunione del 6.3.2008, le parti, ad esclusione del Sig. Di Lisa, rimasto assente, dopo ampia ed articolata discussione, hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive richieste. Al fine di una migliore comprensione dei motivi di appello e delle eccezioni sollevate è opportuno ripercorrere, brevemente, gli eventi che hanno portato al deferimento. In data 6.5.07 si svolge l’incontro di andata dei play out tra la AS San Giacomo Basso Molise e la US Montenero, conclusosi con il punteggio di 2-1, valevole per la permanenza nella relativa categoria. Al termine della partita, il Presidente della AS San Giacomo Basso Molise nota un contatto tra l’allenatore della US Montenero ed alcuni calciatori tesserati con la sua Società e lo ritiene finalizzato al raggiungimento di un accordo illecito per combinare il risultato della gara di ritorno, che si sarebbe svolta in data 13.5.07. Nei giorni del 7 e dell’8.5.07, il Sig. Morrone contatta numerose volte il Sig. Basler, consulente di mercato della AS San Giacomo Basso Molise e gli propone di incontrarsi l’indomani. Il Basler, intuendo le intenzioni del Morrone, si reca all’appuntamento con un registratore sul quale imprime i contenuti del colloquio che, secondo quanto è emerso in fase di indagini, riferisce immediatamente al Presidente dell’AS San Giacomo Basso Molise, fornendogli la relativa registrazione. In data 12.5.07, alle ore 17.05, quest’ultimo invia un fax all’Ufficio Indagini, protocollato il successivo 14.5.07, nel quale denuncia “tentativi di contatto telefonico…nei confronti di un collaboratore non censito…probabili tentativi di contatto perpetrati presso tesserati della AS San Giacomo”. In data 13.5.07, il Sig. La Fratta, Vice Presidente dell’AS San Giacomo Basso Molise, nel corso di un incontro con il padre del Sig. Di Lisa, chiede allo stesso se il figlio abbia ricevuto pressioni dall’US Montenero per la gara che si sarebbe svolta di lì a breve ed a questi, nel frattempo sopraggiunto, rivolge l’esortazione ad arbitrare serenamente ricevendo rassicurazione che lo avrebbe fatto al meglio delle proprie possibilità. La gara di ritorno, giocata per l’appunto il 13.5.07, viene vinta dalla US Montenero che, in tale modo, conquista la permanenza nella categoria. In data 26.5.07, il Sig. Morrone raggiunge il Basler presso il ristorante di proprietà di quest’ultimo e, alla presenza di un teste, lo minaccia proferendo la seguente frase: “se mi succede qualcosa a me ed alla Società, ti perseguiterò per tutta la vita”. In data 31.5.07, il Presidente della AS San Giacomo Basso Molise invia alla Procura una integrazione della denuncia fatta il 12.5.2007 nella quale, per la prima volta, riferisce dell’incontro avvenuto tra il Colameo, il Morrone ed il Basler e fornisce la relativa registrazione. La stessa verrà poi trasmessa al RIS di Roma che ne rende più chiaro il contenuto. Per chiarezza espositiva, questa Commissione tratterà singolarmente le posizioni delle parti del presente procedimento e gli addebiti ad essi contestati, rimandando la questione in ordine all’eccezione di inammissibilità delle prove sollevata dai Sigg.ri Colameo e Morrone e dall’US Montenero al relativo paragrafo. § 1) Sig. Diego Di Lisa. Il Collegio di prime cure ha prosciolto lo stesso da ogni addebito ritenendo insussistente l’ipotesi di illecito prospettata dalla Procura. La decisione assunta appare sostanzialmente corretta e puntualmente motivata. Difatti, a prescindere dalla circostanza dell’avvenuto patteggiamento del Sig. La Fratta e della Società della quale lo stesso era vice presidente all’epoca dei fatti, non è possibile trarre un giudizio di responsabilità dell’arbitro dalla risposta dallo stesso data al Sig. La Fratta – che lo esortava ad arbitrare serenamente – che avrebbe effettuato una prestazione al meglio delle proprie possibilità. Ciò anche se, come risulta, il La Fratta, tra l’altro conoscente di famiglia, nel corso del colloquio con il padre del Di Lisa aveva fatto intendere a quest’ultimo, nel frattempo sopraggiunto, che nutriva dei sospetti in ordine a determinati comportamenti dei Dirigenti dell’US Montenero. Pertanto, l’appello della Procura, sul punto, deve essere rigettato. § 2) Sig. Alfonso Colameo, Sig. Marco Morrone, U.S. Montenero. Questioni sulla ammissibilità del materiale probatorio. Prima di procedere alla trattazione dei relativi appelli è necessario effettuare delle osservazioni sul materiale probatorio raccolto dalla Procura e sulla eccezione di inammissibilità della registrazione sollevata dagli appellanti. Sebbene desti notevoli perplessità il contegno tenuto dalla AS San Giacomo Basso Molise – che, nonostante la originaria disponibilità della prova del contestato tentativo di illecito, non ne ha fatto menzione nella denuncia cautelativa del 12.5.2007, lasciando che si svolgesse la partita e, solo in data 31.5.2007, si è determinato a rivelare quanto accaduto fornendo la registrazione – è il complesso del materiale raccolto che consente di ritenere avvenuto il fatto contestato. Base di partenza del ragionamento è costituita dalla comunicazione fax del 12.5.2007. È indiscutibile che il contenuto della stessa sia incomprensibile, ma è altrettanto vero che ciò non può essere considerato elemento che esclude il fatto contestato, soprattutto alla luce dei riscontri probatori. Un primo elemento è costituito dalla circostanza che la ASD San Giacomo Basso Molise, con l’invio di detta denuncia, non poteva ignorare che si sarebbe esposta ad una indagine, che avrebbero imposti riscontri e verifiche anche presso terzi estranei. Solo in un’ottica suicida, la Società avrebbe messo in moto un meccanismo di tale portata – con l’attivazione di terzi con un ruolo istituzionale e degli organi di giustizia sportiva – che, inevitabilmente, le si sarebbe ritorto contro in assenza di un qualsiasi elemento utile a suffragare la denuncia. A tal proposito, la Commissione osserva che sarebbe stato estremamente controproducente riferire fatti – e soprattutto dire di averli riferiti – al Sig. Chistinzi, Presidente del Comitato Regione Molise, il quale ha tra l’altro assicurato che se non fosse stata fatta immediata denuncia avrebbe provveduto personalmente ad interessare gli Organi di Giustizia. Un secondo elemento è costituito dalla figura del Basler, per certi versi nodo centrale della vicenda. Questa Commissione osserva che, contrariamente a quanto prospettato dagli appellati, lo stesso, pur non essendo tesserato, rivestiva un ruolo importante a livello societario, e quindi nell’indagine, in quanto aveva possibilità di intervenire su quelli che lo stesso ha definito “suoi” giocatori. Un terzo elemento è costituito dall’episodio delle minacce. Se – come prospettato dai deferiti – il Basler fosse stato un quisque de populo, ovviamente dal punto di vista sportivo oltre che nella vicenda che ci occupa, risultano incomprensibili i motivi che hanno spinto il Colameo sia a contattarlo sia a minacciarlo pesantemente peraltro in un momento, il 26.5.2007, nel quale, dal punto di vista “documentale”, l’unico atto esistente era la denuncia cautelativa a firma del Presidente della San Giacomo nella quale, sostanzialmente, non si diceva nulla. Ovvero, all’epoca, il Basler non aveva alcuna importanza se non per le persone che, evidentemente, temevano che lo stesso potesse riferire quanto accaduto. Di cosa era così preoccupato il Colameo in un momento in cui l’indagine non era ancora attivata? Detti elementi sono estremamente indicativi della attendibilità del Basler che ha chiaramente riferito sia i tentativi di contatto con l’utenza cellulare del Colameo – indicandone il relativo numero – sia il contenuto della proposta ricevuta il cui fine è chiarissimo. Agli stessi poi se ne aggiungono altri conseguenti alla eccezione sollevata dai deferiti in ordine alla incapacità – inattendibilità del Basler. Non c’è dubbio che lo stesso sia collegato alla Società, ma questo non porta automaticamente alle conseguenze prospettate dagli appellanti sia perché non si comprende che movente dovrebbe spingere il Basler a dichiarare il falso sia perché le dichiarazioni dallo stesso rilasciate non portano alcun vantaggio alla ASD San Giacomo Basso Molise, in quanto il risultato della gara e la conseguente retrocessione sono ormai acquisiti. Tali considerazioni, unite alla estraneità dello stesso all’ordinamento federale, escludono comunque una sorta di incapacità a testimoniare connaturata all’interesse che, nel processo ordinario, ne legittimerebbe la partecipazione al giudizio. Ed ecco allora che in questa sede convergono una serie di elementi univoci e credibili tali da rendere il quadro probatorio idoneo a sostenere le ragioni dell’accusa, perlomeno dal punto di vista degli accadimenti, ma non da quello della interpretazione giuridica degli stessi, essendo del tutto condivisibile la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale. Ritenuto avvenuto l’incontro, è indubbio che la scelta di rivolgersi al Basler fosse idonea, dal punto di vista del Colameo e del Morrone, in ragione della posizione dallo stesso rivestita, a ritenere raggiunto il “segmento conclusivo” costituito dai calciatori, ma è pur vero che la proposta è rimasta circoscritta all’incontro nel quale il Basler ha più volte declinato l’offerta, quindi in uno stato embrionale inidoneo a configurare l’illecito contestato dalla Procura Federale anche dal solo punto di vista del tentativo. Pertanto, la natura preparatoria dell’azione integra unicamente la violazione dell’art. 1, co. 1, CGS tale da determinare una riduzione delle sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare Territoriale Molise ad esclusione dell’ammenda che, invece, dovrà essere aggravata in ragione sia della natura della proposta sia della qualifica rivestita dai proponenti. Per completezza espositiva, questa Commissione evidenzia, infine, che il contegno procedimentale tenuto dai deferiti non può essere valutato ai fini dell’aggravamento delle sanzioni inflitte, non esistendo, per un verso, alcuna norma che imponga al deferito di auto incolparsi, per un altro, un’autonoma fattispecie aggravante. P.Q.M. Rigetta l’appello proposto dalla Procura Federale e, in parziale accoglimento degli appelli proposti dai Sigg.ri Colameo, Morrone e dalla US Calcio Montenero, riforma la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il CR Molise, infliggendo agli stessi la sanzione della inibizione di anni uno (1) dal quale dovrà essere detratto il periodo già scontato ed alla Società US Montenero la penalizzazione di punti dieci (10) da scontarsi nel campionato in corso e l’ammenda di € 4.000,00. Dispone la restituzione delle tasse di reclamo.
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