F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 40/CDN del 19/03/08 188) – RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD VALLE CASTELLANA AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA VALLE CASTELLANA-VILLA PIGNA DEL 6.2.2008
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 40/CDN del 19/03/08
188) – RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD VALLE CASTELLANA AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA VALLE CASTELLANA-VILLA PIGNA DEL 6.2.2008
(delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Marche - C.U. n. 113 del 29.2.2008 – Campionato 2^ Categoria).
Con reclamo del 6.3.2008, la ASD Valle Castellana ha impugnato la decisione con la quale la Commissione Disciplinare Territoriale Marche ha inflitto alla stessa la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 per la posizione irregolare, in quanto infrasedicenne, del calciatore Giuseppe D’Anselmo, nella gara ASD Valle Castellana – ASD Villa Pigna del 6.2.2008. La reclamante ha sostanzialmente ammesso la violazione , ma ha invocato la propria buona fede e ha dedotto l’ininfluenza della contestata partecipazione ai fini del risultato finale, a detta della stessa, ormai acquisito. Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato. Ai sensi dell’art. 34 NOIF, i calciatori “giovani” possono disputare gare agonistiche solo previa autorizzazione da parte del Comitato Regionale, che il D’Anselmo non ha mai ottenuto, pertanto, la sua posizione era irregolare. A nulla rilevano le deduzioni difensive della reclamante in quanto è la partecipazione alla gara a essere sanzionata, a prescindere dal contributo dato alla stessa, e la buona fede non scrimina. La decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Marche è immune da vizi. P.Q.M. Rigetta l’appello proposto dalla ASD Valle Castellana, confermando integralmente la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale. Dispone l’incameramento della tassa versata dalla ASD Valle Castellana.
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