• Stagione sportiva: 2007/2008
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 41/CDN del 25/03/08
(129) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANGELO FUMAROLA (all’epoca dei fatti tesserato FC Rossanese 1909 ASD attualmente tesserato ASD Nuova Vis Pesaro 2006) E ANTONIO FERRANTE (all’epoca dei fatti Presidente FC Rossanese 1909 ASD) PER VIOLAZIONE ART. 7 COMMA 8 CGS (VIGENTE ART. 8 COMMA 11) IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER COMMA 2 NOIF E DELL’ART. 7 COMMI 4 E 6 CGS (ATTUALE ART. 8 COMMI 6 E 8) IN RELAZIONE ALL’ART. 94 COMMA 1 LETT. A) NOIF E DELLA SOCIETA’ FC ROSSANESE PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (VIGENTE ART. 4 COMMA 1) E ART. 7 COMMI 4 E 6 CGS (ATTUALE ART. 8 COMMI 6 E 8) IN RELAZIONE ALL’ART. 94 COMMA 1 LETT A) NOIF (nota n. 1743/099pf07-08/SP/en del 18.11.2007)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 41/CDN del 25/03/08
(129) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANGELO FUMAROLA (all’epoca dei fatti tesserato FC Rossanese 1909 ASD attualmente tesserato ASD Nuova Vis Pesaro 2006) E ANTONIO FERRANTE (all’epoca dei fatti Presidente FC Rossanese 1909 ASD) PER VIOLAZIONE ART. 7 COMMA 8 CGS (VIGENTE ART. 8 COMMA 11) IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER COMMA 2 NOIF E DELL’ART. 7 COMMI 4 E 6 CGS (ATTUALE ART. 8 COMMI 6 E 8) IN RELAZIONE ALL’ART. 94 COMMA 1 LETT. A) NOIF E DELLA SOCIETA’ FC ROSSANESE PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (VIGENTE ART. 4 COMMA 1) E ART. 7 COMMI 4 E 6 CGS (ATTUALE ART. 8 COMMI 6 E 8) IN RELAZIONE ALL’ART. 94 COMMA 1 LETT A) NOIF (nota n. 1743/099pf07-08/SP/en del 18.11.2007)
Il calciatore Angelo Fumarola, all’epoca dei fatti tesserato per la società Rossanese 1909 militante nel campionato Interregionale, attualmente in forza alla Vis Pesaro, con atto dell’8 novembre 2006 adiva la Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti e, deducendo che la società Rossanese non aveva rispettato l’accordo economico con lui sottoscritto per la stagione sportiva 2005/2006 mancando di corrispondere l’intero importo pattuito di € 15.500,00, chiedeva la condanna della società al pagamento della somma. La società Rossanese, con atto del 5 febbraio 2007, contestava la domanda e sosteneva che l’accordo economico effettivamente sottoscritto tra le parti era stato di € 22.000,00, a fronte del quale aveva versato al calciatore € 16.500,00 ed € 3.500,00, somme incamerate e quietanzate dal calciatore. Ammetteva di essere rimasta debitrice del saldo di € 2.000,00 che, unitamente al compenso dell’agente del calciatore di € 1.500,00 per il totale di € 3.500,00, era portato da assegno bancario insoluto. A tale deduzione replicava il calciatore affermando che l’unico accordo economico esistente era quello di € 15.500,00 depositato presso il Comitato Interregionale, che le quietanze di pagamento prodotte dalla società erano false; che egli tuttavia aveva effettivamente percepito dalla società € 4.000,00, per cui il credito vantato doveva ridursi ad € 11.500,00. A seguito di convocazione del calciatore e della società avanti la Commissione di cui sopra, compariva soltanto il calciatore, il quale affermava la falsità della proprie firme apposte sui documenti che la società aveva prodotto e di cui ne contestava peraltro il contenuto. La Commissione Accordi Economici sospendeva il procedimento e trasmetteva gli atti all’Ufficio Indagini presso la FIGC affinché fosse fatta chiarezza in merito alle contestazioni che la società aveva mosso al reclamo del calciatore. Dagli accertamenti dell’Ufficio risultava che tra le parti esisteva un doppio accordo economico risalente al 3 novembre 2005, da esse stesse ammesso, recante due importi tra loro diversi; che entrambi gli accordi non erano stati depositati; che, più in particolare, il primo dei due, recante il minor importo di € 15.500,00, era stato respinto dal Comitato Interregionale perché incompleto e ritenuto nullo; che nella vicenda vi era stata la presenza, a fianco del calciatore, di un agente operante in ambito dilettantistico privo di regolare licenza. In questo contesto, il Procuratore Federale procedeva al deferimento in epigrafe trascritto. Il calciatore faceva pervenire memoria con la quale, impugnati gli addebiti, venivano richiesti o il proscioglimento del deferito in via principale, ovvero, in subordine, la sola violazione dell’art. 94 ter comma secondo NOIF con applicazione della sanzione minima prevista dell’art. 8 comma 11 CGS. Nessuna deduzione era svolta dalla società Rossanese e da Ferrante Antonio nella qualità di presidente della società stessa nel periodo contestato. In sede di audizione innanzi codesta Commissione Disciplinare, la Procura Federale, richiamati gli accertamenti eseguiti ed i capi di imputazione, concludeva affinché fossero irrogate le seguenti sanzioni: 2 mesi di squalifica per il calciatore Fumarola Angelo, 1 anno di inibizione per Ferrante Antonio, l’ammenda di € 22.000,00 e 2 punti di penalizzazione in classifica per la società Rossanese. Fumarola Angelo, a mezzo del proprio difensore, chiedeva differirsi il dibattimento stante l’impossibilità a comparire e, nel merito, si riportava al dedotto, eccepito e concluso nella memoria a difesa. Tanto succintamente esposto, questa Commissione, ritenuto ininfluente ai fini del decidere l’istanza di rinvio, accoglie il deferimento nei limiti che seguono. Si ritiene violato oltre ogni ragionevole dubbio l’art. 94 comma 1 NOIF. La violazione si concretizza nella stipula del secondo accordo economico del 3 novembre 2005 di € 22.000,00, in quanto contrastante con la pattuizione di pari data, conclusa per la minor somma di € 15.500,00. Quest’ultimo accordo era stato depositato dalla società Rossanese presso il Comitato di competenza, ma non era stato accettato da tale Organo. Il secondo accordo, recante l’effettiva consistenza economica del rapporto tra la società ed il calciatore, doveva con tutta evidenza rimanere circoscritto alle parti che l’avevano firmato e tale sarebbe rimasto se l’iniziativa del calciatore di adire la Commissione Accordi Economici con la finalità di incassare anche l’importo del primo accordo dopo che egli aveva già riscosso buona parte del secondo, non avesse indotto la società a svelarlo, per evitare di versare al calciatore importi che non gli erano dovuti. Non si ritiene invece sussistere la violazione dell’art. 94 ter comma secondo NOIF per non avere le parti compiutamente depositato il relativo accordo economico. La società Rossanese, in effetti, aveva depositato il primo accordo economico di € 15.500,00, che tuttavia le era stato respinto, sicchè, non essendo avvenuta l’ipotesi di omesso deposito, la violazione ascritta non è fondata.
Quanto alla mancata pattuizione del pagamento rateale, tale forma di pagamento non è stata dalle parti rispettata e la conseguente sanzione può considerarsi ricompresa in quella di cui al dispositivo. Dev’essere infine respinto il capo di imputazione afferente la responsabilità diretta della società Rossanese per violazione dell’art. 1 CGS ascritta al proprio dirigente Ferrante Antonio, in quanto tale violazione non risulta essere stata in effetti contestata. Ristretto il campo alla violazione dell’art. 94 comma 1 NOIF, devono essere conseguentemente applicate a carico dei deferiti le sanzioni previste dal previgente art. 7 comma 6 CGS (attuale art. 8 comma 8 CGS), applicabile con riferimento all’epoca dei fatti, come da seguente dispositivo. P.Q.M. commina: a carico del calciatore Fumarola Angelo la squalifica per anni uno; a carico del dirigente Ferrante Antonio l’inibizione per anni due; a carico della società FC Rossanese l’ammenda di € 6.500,00 (seimilacinquecento/00), pari alla differenza tra la maggiore e la minore somma dei due accordi economici, nonché la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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(129) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANGELO FUMAROLA (all’epoca dei fatti tesserato FC Rossanese 1909 ASD attualmente tesserato ASD Nuova Vis Pesaro 2006) E ANTONIO FERRANTE (all’epoca dei fatti Presidente FC Rossanese 1909 ASD) PER VIOLAZIONE ART. 7 COMMA 8 CGS (VIGENTE ART. 8 COMMA 11) IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER COMMA 2 NOIF E DELL’ART. 7 COMMI 4 E 6 CGS (ATTUALE ART. 8 COMMI 6 E 8) IN RELAZIONE ALL’ART. 94 COMMA 1 LETT. A) NOIF E DELLA SOCIETA’ FC ROSSANESE PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (VIGENTE ART. 4 COMMA 1) E ART. 7 COMMI 4 E 6 CGS (ATTUALE ART. 8 COMMI 6 E 8) IN RELAZIONE ALL’ART. 94 COMMA 1 LETT A) NOIF (nota n. 1743/099pf07-08/SP/en del 18.11.2007)"