COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 26 Marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 4.2.1. RICORSO S.S. NAPOLEONICA Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 51 del 19/3/2008 – Squalifica per tre giornate giocatore Olivieri Oliviero – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 26 Marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 4.2.1. RICORSO S.S. NAPOLEONICA Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 51 del 19/3/2008 – Squalifica per tre giornate giocatore Olivieri Oliviero - Campionato di 2^ Categoria La Società S.S. Napoleonica ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata con il Comunicato n. 51 del 19/3/2008, con la quale é stata assunta la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Olivieri Oliviero : “espulso per aver insultato l’arbitro, allontanandosi reiterava gli insulti”. La Commissione Disciplinare esaminato il rituale ricorso presentato dalla S.S. Napoleonica; esaminata altresì la documentazione ufficiale in atti; ritenuto che la decisione del Giudice Sportivo di Primo Grado appare adeguata rispetto all’accadimento, quale refertato dal direttore di gara; visto l’art. 35,comma 1.1. del Codice di Giustizia Sportiva che afferma che nel giudizio sportivo il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di respingere il ricorso presentato dalla S.S. Napoleonica; • di confermare la sanzione della squalifica a carico del giocatore Olivieri Olivero per tre giornate di gara; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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