COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 2 Aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 4.2.2. RICORSO A.S.D. EVOLUTION TEAM Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato Ufficiale n. 33 del 12/3/2008 – Squalifica per cinque giornate giocatore Lozito Pasquale – Campionato di 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 2 Aprile 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
4.2.2. RICORSO A.S.D. EVOLUTION TEAM
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato Ufficiale n.
33 del 12/3/2008 – Squalifica per cinque giornate giocatore Lozito Pasquale – Campionato di 3^
Categoria
La Società A.S.D. Evolution Team ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione
Distrettuale di S.Donà, pubblicata con il Comunicato n. 33 del 12/3/2008, con la quale é stata assunta la sanzione della
squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Lozito Pasquale : “espulso per condotta violenta nei confronti di un
avversario, ritardava l’uscita dal terreno di gioco e assumeva un comportamento irriguardoso e di scherno nei confronti
dell’arbitro”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dall’A.S.D. Evolution Team;
esaminata inoltre la documentazione ufficiale in atti;
valutata la decisione di primo grado relativa alla squalifica del calciatore Lozito che riflette, sul piano fattuale e
sanzionatorio, la vicenda in esame, per cui il provvedimento disciplinare inflittogli appare congruo;
visto l’art. 35,comma 1.1. del Codice di Giustizia Sportiva che afferma che nel giudizio sportivo il rapporto di gara
dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di rigettare il ricorso presentato dalla Società A.S.D. Evolution Team;
• di confermare la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Lozito Pasquale;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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