COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 2 Aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 4.2.3. RECLAMO SIG. MONACO LUIGI MASSAGGIATORE ASD N.U. TREVENZUOLO Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato Ufficiale n. 35 del 27/2/2008 – Squalifica sino al 30/6/2009 Sig. Monaco Luigi massaggiatore; Squalifica sino 23/4/2008 allenatore Falavegna Ferdinando; Squalifica giocatore Pignatti Alex per tre giornate – Campionato Juniores Provinciale/VR

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 2 Aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 4.2.3. RECLAMO SIG. MONACO LUIGI MASSAGGIATORE ASD N.U. TREVENZUOLO Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato Ufficiale n. 35 del 27/2/2008 - Squalifica sino al 30/6/2009 Sig. Monaco Luigi massaggiatore; Squalifica sino 23/4/2008 allenatore Falavegna Ferdinando; Squalifica giocatore Pignatti Alex per tre giornate – Campionato Juniores Provinciale/VR Il Sig. Monaco Luigi, Massaggiatore dell’A.S.D. N.U. Trevenzuolo ha presentato reclamo avverso i provvedimenti disciplinari indicati in epigrafe e deliberati dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona con C.U. n. 35 del 27/2/2008. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente, osserva che in base all’art. 33 del C.G.S. il Sig. Monaco Luigi, rivestendo unicamente l’incarico di massaggiatore a favore dell’ASD N.U. Trevenzuolo, non ha i requisiti di rappresentanza della Società che spettano soltanto al Presidente o a persone da lui delegate; per cui la C.D.T. può prendere in esame soltanto la parte del ricorso riguardante il provvedimento disciplinare della squalifica a carico del predetto Sig. Monaco, assunta dal G.S. : “per comportamento offensivo, minaccioso ed aggressivo nei confronti dell’arbitro, facendolo cadere a terra, sputandogli sulla divisa e ritardando l’uscita dal terreno di gioco”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il reclamo avanzato dal Sig. Monaco Luigi (N.U. Trevenzuolo – massaggiatore), avverso la squalifica sino al 30/6/2009 a suo carico; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; atteso che la decisione del Giudice Sportivo di primo grado é aderente ai fatti accertati e la sanzione irrogata congrua in relazione alla condotta del Sig. Monaco Luigi; tenuto presente il principio secondo il quale nel giudizio sportivo il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata (cfr. art. 35,comma 1.1. del C.G.S.) P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di dichiarare inammissibile il ricorso nella parte riguardante i provvedimenti disciplinari a carico dell’allenatore Falavegna Ferdinando e del giocatore Pignatti Alex; • di respingere il ricorso presentato dal Sig. Monaco Luigi (N.U. Trevenzuolo) nella parte riguardante la sua sanzione disciplinare; • di confermare la sanzione della squalifica sino al 30/6/2009 a carico del massaggiatore Monaco Luigi (N.U. Trevenzuolo); • di introitare la tassa reclamo versata.
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