COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 2 Aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 4.2.6. RECLAMO A.S.D. BASSA PADOVANA Avverso regolarità gara Rovigo – Bassa Padovana del 20/3/2008 – Campionato Giovanissimi Regionale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 2 Aprile 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
4.2.6. RECLAMO A.S.D. BASSA PADOVANA
Avverso regolarità gara Rovigo – Bassa Padovana del 20/3/2008 – Campionato Giovanissimi Regionale
La Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il reclamo presentato dall’A.S.D. Bassa Padovana, relativo alla
validità della gara in epigrafe, per non aver rispettato le norme contenute nel Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 67/A,
con il quale é stata disposta l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, per le ultime
quattro giornate dei campionati regionali e provinciali relativi alla stagione sportiva 2007/2008 (vedi Comunicati Ufficialidel C.R.Veneto n. 47 e n. 52 pag. 1110).
Nel caso specifico il ricorso doveva pervenire “via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositato presso la sede del
Comitato Regionale e Delegazione Provinciale/Distrettuale di competenza, entro le ore 12 del secondo giorno successivo
alla data di effettuazione della gara con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte. ....”
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di dichiarare inammissibile il reclamo presentato dall’A.S.D. Bassa Padovana;
• di confermare il risultato acquisito in campo della gara in oggetto c.s. : Rovigo – Bassa Padovana 1 – 0;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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