COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 2 Aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 4.2.7. RICORSO A.C.D. TEZZE SUL BRENTA 1948 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale Bassano di cui al Comunicato Ufficiale n. 33 del 27/2/2008 – Ripetizione gara Pozzetto – Tezze sul Brenta 1948 del 24/2/2008 – Campionato Giovanissimi Provinciale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 2 Aprile 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
4.2.7. RICORSO A.C.D. TEZZE SUL BRENTA 1948
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale Bassano di cui al Comunicato Ufficiale n.
33 del 27/2/2008 – Ripetizione gara Pozzetto – Tezze sul Brenta 1948 del 24/2/2008 – Campionato
Giovanissimi Provinciale
La Società A.C.D. Tezze sul Brenta 1948 ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della
Delegazione Distrettuale di Bassano, pubblicata con il Comunicato n. 33 del 27/2/2008, con la quale é stata assunta la
ripetizione della gara in epigrafe per i seguenti motivi : “esaminato il rapporto arbitrale e valutato il comportamento
dell’arbitro nel sospendere la gara al 28° del secondo tempo, per ripetute intemperanze del pubblico e per le proteste di
alcuni dirigenti della Società Pozzetto, ritenuto che tale sospensione non ha sortito alcun effetto,tanto che l’arbitro e’
uscito tranquillamente dal campo senza alcun incidente, si delibera di far ripetere la gara”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il reclamo avanzato dalla Società Tezze sul Brenta 1948;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
ritenuto corretto e giustificato il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo di primo grado in ordine alla ripetizione della
gara
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso presentato dalla Soc. Tezze sul Brenta 1948;
• di confermare la delibera della ripetizione della gara Pozzetto – Tezze sul Brenta 1948;
• di introitare la tassa reclamo versata.
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