COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 2 Aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 4.2.7. RICORSO A.C.D. TEZZE SUL BRENTA 1948 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale Bassano di cui al Comunicato Ufficiale n. 33 del 27/2/2008 – Ripetizione gara Pozzetto – Tezze sul Brenta 1948 del 24/2/2008 – Campionato Giovanissimi Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 2 Aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 4.2.7. RICORSO A.C.D. TEZZE SUL BRENTA 1948 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale Bassano di cui al Comunicato Ufficiale n. 33 del 27/2/2008 – Ripetizione gara Pozzetto – Tezze sul Brenta 1948 del 24/2/2008 – Campionato Giovanissimi Provinciale La Società A.C.D. Tezze sul Brenta 1948 ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Bassano, pubblicata con il Comunicato n. 33 del 27/2/2008, con la quale é stata assunta la ripetizione della gara in epigrafe per i seguenti motivi : “esaminato il rapporto arbitrale e valutato il comportamento dell’arbitro nel sospendere la gara al 28° del secondo tempo, per ripetute intemperanze del pubblico e per le proteste di alcuni dirigenti della Società Pozzetto, ritenuto che tale sospensione non ha sortito alcun effetto,tanto che l’arbitro e’ uscito tranquillamente dal campo senza alcun incidente, si delibera di far ripetere la gara”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il reclamo avanzato dalla Società Tezze sul Brenta 1948; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; ritenuto corretto e giustificato il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo di primo grado in ordine alla ripetizione della gara P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di respingere il ricorso presentato dalla Soc. Tezze sul Brenta 1948; • di confermare la delibera della ripetizione della gara Pozzetto – Tezze sul Brenta 1948; • di introitare la tassa reclamo versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it