COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 3/4/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale NICATO UFFICIALE N° 06 del 20 ma181 Stagione sportiva 2007/2008 – Deferimento della Procura Federale a carico dei tesserati: – Di Bianco Manuel, calciatore; – Poli Fausto, dirigente, entrambi tesserati per la U .S. Massetana, ai quali viene contestata la violazione del comma 1 dell’art.1 del C.G.S. – con riferimento all’ art. 8, c.6 e 11 – nonché dell’art. 39, c.2, del regolamento della L.N.D.e dell’art. 94 ter delle N.O.I.F.. – U.S. Massetana, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2, del C.G.S. per il comportamento tenuto dai due tesserati.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 3/4/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale NICATO UFFICIALE N° 06 del 20 ma181 Stagione sportiva 2007/2008 – Deferimento della Procura Federale a carico dei tesserati: - Di Bianco Manuel, calciatore; - Poli Fausto, dirigente, entrambi tesserati per la U .S. Massetana, ai quali viene contestata la violazione del comma 1 dell’art.1 del C.G.S. – con riferimento all’ art. 8, c.6 e 11 – nonché dell’art. 39, c.2, del regolamento della L.N.D.e dell’art. 94 ter delle N.O.I.F.. - U.S. Massetana, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2, del C.G.S. per il comportamento tenuto dai due tesserati. La Procura Federale, rilevato, a seguito di specifica relazione dell’ Ufficio Indagini, che tra la U.S. Massetana, attraverso l’allora vice Presidente Sig. Fausto POLI, ed il calciatore Sig. Manuel DI BIANCO, è stato stipulato un accordo economico in violazione della normativa in vigore nell’ambito della L.N.D. (art. 39 Regolamento della L.N.D. e 94 ter delle N.O.I.F.) ha disposto, con provvedimento 2670/711 in data 11 febbraio 2008, il deferimento dei tesserati e dell’ Ente così come indicato in epigrafe. In conseguenza di ciò veniva effettuata, mediante rituale notifica, la convocazione delle parti per la data odierna, alle ore 17,00. Alle ore 17,45 il Presidente del Collegio, rilevata la assenza delle parti deferite, dava inizio al procedimento alla presenza dell’Avvocato Mario Taddeucci Sassolini, sostituto, in rappresentanza della Procura Federale. Viene preliminarmente rilevato che non risulta depositata alcuna memoria a difesa, mentre è pervenuta unicamente una lettera, dal contenuto inquietante, da parte della madre del calciatore deferito. la quale si assume la responsabilità della denuncia all’Ufficio Legale della L.N.D. dichiarando di averla redatta sotto dettatura di un funzionario di quell’Ufficio, del quale indica il nome, formulando tutta una serie di accuse alle società di Lega. Detta nota è stata portata a conoscenza della Procura Federale, che se ne dichiara edotta, a mezzo fax in data 20 marzo u.s.. Il Presidente del Collegio introduce i fatti, quali risultano dagli atti del deferimento, che così sintetizza: a seguito della richiesta di autorizzazione ad adire le vie legali (art. 27 dello Statuto Federale) da parte del calciatore Di Bianco Manuele nei confronti della U.S. Massetana, l’Ufficio Legale della L.N.D., nel negarla, trasmetteva gli atti all’U.I. rilevando nei comportamenti dei tesserati la violazione dell’art. 39, c. 2, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, come meglio indicato in epigrafe. Gli accertamenti effettuati hanno condotto al deferimento qui in esame. Viene quindi data la parola al rappresentante della Procura. L’Avvocato Taddeucci Sassolini, premesso che gli addebiti risultano per “tabulas” sia dall’avvenuto deposito dell’atto contenente l’accordo economico, sia per avere i tesserati incolpati pacificamente riconosciuta la rispettiva sottoscrizione di tale atto, rileva che tutti i soggetti deferiti hanno violato l’art. 39, comma 2, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nonché dell’art. 94 ter delle N.O.I.F.. Il rappresentante della Procura conclude il proprio intervento chiedendo che vengano applicate le seguenti sanzioni : - al calciatore Di Bianco Manuel la squalifica per un mese; - al dirigente Poli Fausto la inibizione per anni uno; - alla U.S. Massetana per la conseguente responsabilità diretta ed oggettiva la penalizzazione di punti tre nella attuale classifica, oltre l’ammenda di € 21.000. La C.D.T., esaurita la fase dibattimentale, trattiene il fascicolo per la decisione. Preliminarmente osserva che la lettera fatta pervenire dalla madre del deferito Di Bianco è del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio osservandosi che il calciatore, di maggiore età, ha sottoscritto di proprio pugno sia l’accordo economico che la richiesta – denuncia che ha dato origine al procedimento. Si precisa inoltre che il comportamento della signora in questione non può essere oggetto di esame da parte di questo Collegio non risultando la medesima tesserata per la F.I.G.C.. Nel merito il Collegio afferma che non esiste alcun dubbio che tra il calciatore Di Bianco Manuel e la U.S. Massetana sia stato stipulato un accordo di carattere economico per l’ammontare di € 21.000, qualificato “rimborso spese per l’annata calcistica 2006/2007”, come risulta dal documento, posto in essere in data 20 luglio 2006 su carta intestata della Società ed allegato agli atti. La esistenza del documento è, inoltre, confermata dalle dichiarazioni rese dal Poli in data 13 aprile 2007 all’Ufficio Indagini : ”Ricordo che ingaggiai io personalmente il calciatore…….Ricordo che era stato convenuto un compenso di € 21.000,00 per gli 8 mesi della stagione. Riconosco l’accordo di cui parlo nella copia che Lei mi mostra e confermo di averlo compilato e sottoscritto di mio pugno.” Ulteriore conferma dell’accordo nei termini indicati ed oggetto di contestazione viene dalla deposizione del calciatore il quale afferma :”… pattuii un rimborso spese di € 21.000,00 per l’intera stagione sportiva…… Non so riferire quante copie(del documento n.d.r.) ne furono fatte né quante ne firmai, posso dire che a casa ne ho un originale….” Avuta così certezza dello svolgersi dei fatti ricorre unicamente la necessità di appurare quali norme federali siano state violate ed applicare, di conseguenza, le sanzioni previste. In proposito la C.D. ritiene dover premettere che le norme federali sono costituite dallo Statuto, dalle Norme sulla Organizzazione Interna F.I.G.C. (N.O.I.F.), dai Regolamenti di Settore, dalle Regole del Giuoco del Calcio, dal Codice di Giustizia Sportiva, dai Regolamenti di Lega, dal regolamento A.I.A.. All’osservanza di dette norme sono tenute tutte le società affiliate alla L.N.D. ed i loro tesserati (art. 49 Regolamento.) Tra esse le N.O.I.F. costituiscono normativa di carattere generale alla quale possono derogare le singole norme di ciascuna Lega attraverso la regolamentazione di casi specifici del settore, per cui alla fattispecie in esame si applicano le norme di cui agli artt. 29 e 94 (fino alla lettera ter) delle NOIF, dovendosi tener conto, peraltro, di quanto disposto dall’art. 39 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. L’art. 94. comma 1 stabilisce il divieto di accordi tra società e tesserati relativamente a compensi e premi che siano “ in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale”, esso ha quindi carattere di norma generale valida per tutte le Leghe. L’art. 39 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, da parte sua, vieta, al secondo comma, la stipula di accordi e convenzioni di carattere economico tra società (ovviamente del settore) e calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti”, prevedendo altresì il deferimento delle parti contraenti agli Organi della Giustizia Sportiva. Il divieto posto trova un’unica eccezione nel terzo comma del medesimo articolo il quale a sua volta statuisce che per quanto riguarda i calciatori tesserati ed impiegati nei Campionati Nazionali indetti dalla Lega valgono le disposizioni di cui all’art. 94 ter delle N.O.I.F.. Giova a questo punto ricordare che, ai sensi dell’art. 23 (c.1, lettera A) del Regolamento della L.N.D., i campionati Nazionali Dilettanti sono unicamente quelli organizzati dal Comitato Interregionale e precisamente il Campionato Nazionale Serie D ed il Campionato Nazionale Juniores. Il caso che ci occupa è invece riferito a società militante nel Campionato di Eccellenza che, essendo organizzato dal Comitato Regionale Toscana (art. 23, c.1, lettera B). non rientra in alcun modo nei tipi di campionato indicati alla lettera A) e di conseguenza ad esso non può essere applicata la normativa prevista dall’art. 94 ter citato sull’atto di deferimento Fatta questa premessa ed individuate le norme alle quali il deferimento deve riferirsi, il Collegio rileva che risulta accertata al di là di ogni dubbio la violazione delle stesse dato che l’atto è chiaramente rivolto alla corresponsione di una vera e propria retribuzione. Né a tale considerazione può opporsi il fatto che l’accordo sia riferito ad un non chiaro “rimborso spese” e ciò sia per l’entità della cifra pattuita, che mal si concilia con detta voce (v. C.A.F., C.U. n. 25/C annata 2006/2007). ma, soprattutto, in quanto l’articolo 29 delle NOIF dichiara espressamente che “i rimborsi forfettari di spese, le indennità di trasferta, e le voci premiali ……. possono essere erogati esclusivamente ai calciatori tesserati per le Società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D. …..” Da quanto sopra emerge la assoluta volontà del legislatore sportivo di escludere dalla erogazione di qualsiasi somma, per qualsivoglia titolo, i calciatori delle categorie non aventi carattere nazionale, esclusione che trova la ragion d’essere nel diritto proprio della F.I.G.C. di potere disciplinare nel modo che ritiene più opportuno i singoli settori della attività dilettantistica.(C.A.F. sent. cit). E’ di tutta evidenza inoltre la assoluta inapplicabilità di quanto statuito dall’art. 94 ter, per cui viene posta nel nulla la tesi difensiva assunta dal Di Bianco in sede di istruttoria con cui si ritiene non perseguibile il tesserato avendo egli pattuito un corrispettivo inferiore al tetto di € 22.855,00 previsto in detta norma. E’ altresì doveroso considerare che tale tetto è riferito alla erogazione di “ somma annuale lorda” (c.6) che è cosa ben diversa dal “rimborso spese” previsto dal comma 3 del medesimo articolo cui si riferisce l’accordo sottoscritto. Per completezza di argomento il Collegio non può esimersi dall’osservare che quand’anche, in assoluta mera ipotesi, dovesse applicarsi il disposto del più volte, inopinatamente a parere della C.D., richiamato art. 94 ter delle NOIF, i deferiti sarebbero comunque incorsi nell’illecito amministrativo di cui al c. 2 dell’art. 8 del C.G.S.. Si chiarisce a tal proposito che le violazioni commesse sarebbero comunque severamente sanzionabili ove si consideri che : a) il rimborso spese previsto dal comma 3 della norma in esame prevede un tetto massimo di € 61,97, da rapportarsi a cinque giorni per ciascuna delle settimane su cui si articola il campionato. Rilevato che nel campionato 2006/2007 le settimane di giuoco sono state trenta, l’importo massimo che sarebbe stato erogabile ammonterebbe ad € 9.295,50 in contrapposizione all’importo pattuito di € 21.000,00. b) Il medesimo articolo inoltre prevede l’obbligo del deposito dell’accordo, rilevato peraltro in questa sede dall’Avvocato Taddeucci Sassolini, presso il Comitato, obbligo da osservarsi entro giorni 15 a carico della Società e di giorni 25 per il calciatore ove la prima non provveda, adempimenti mai attuati dalle parti qui in causa. Acclarata in ogni caso la piena responsabilità dei deferiti non rimane che determinare le sanzioni da comminarsi a ciascuno di essi in applicazione di quanto disposto dall’art.8, comma 8 del C.G.S.. Esse vengono stabilite nel modo seguente: - al calciatore Di Bianco Manuel, che ha sottoscritto l’accordo. in applicazione di quanto statuito dalla lettera c) della norma sopra citata, la squalifica minima edittale prevista in anni uno; - al dirigente Poli Fausto si deve ascrivere, oltre la sottoscrizione nella sua qualità di vice Presidente di un accordo in violazione delle norme federali, l’aggravante derivante dall’aver consegnato al calciatore un assegno emesso su conto corrente scoperto intestato alla Società, post datato e comunque privo della seconda firma necessaria alla sua traenza, come previsto dall’ordinamento sociale. Tale comportamento, tenuto conto di quanto stabilito dalla lettera b) del comma 8 dell’art.8 del C.G.S. in ordine al minimo edittale, viene sanzionato con la inibizione per due anni e sei mesi. - Alla U.S. Massetana, ex lettera a), comma 8, art. 8, la sanzione della ammenda di € 20.000,00 e la penalizzazione di tre punti in classifica. P.Q.M. la C.D.T. Toscana infligge: - al calciatore Di Bianco Manuel la squalifica per un anno; - al Dirigente Poli Fausto la inibizione per anni due e mesi sei; - alla U.S. Massetana la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00(ventimila), oltre la penalizzazione di tre punti in classifica.
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