COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 9 Aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 4.2.6. RICORSO A.C. LEGNAGO SALUS Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale n. 49 del 5/3/2008 – Squalifica sino al 30/5/2008 allenatore Peroni Davide – Campionato Allievi Regionale – Fascia “B”
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 9 Aprile 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
4.2.6. RICORSO A.C. LEGNAGO SALUS
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale n. 49 del 5/3/2008 –
Squalifica sino al 30/5/2008 allenatore Peroni Davide – Campionato Allievi Regionale – Fascia “B”
La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il ricorso presentato dall’A.C. Legnago Salus perché
inoltrato tardivamente.
Si rileva infatti che la Società opponente non ha rispettato le norme di cui all’art. 46, comma 4 del Codice di Giustizia
Sportiva, che stabiliscono che “i ricorsi di secondo grado devono essere proposti alla Commissione Disciplinare entro il
settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale é stata resa nota la decisione
che si intende impugnare”.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dall’A.C. Legnago Salus;
• di confermare il provvedimento della squalifica sino al 30/5/2008 assunto a carico dell’allenatore Peroni Davide;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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