F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 46/CDN del 10/04/08 (190) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA GRASSADONIA (calciatore tesserato Salernitana Calcio 1919 SpA) PER VIOLAZIONE ART. 5 COMMA 1 CGS (già art. 3 comma 1) E DELLA SOCIETA’ SALERNITANA CALCIO 1919 SpA PER VIOLAZIONE ART. 4 COMMA 2 CGS (già art. 2 comma 4) (nota n. 2219/397pf06-07/SP/en del 21.1.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 46/CDN del 10/04/08
(190) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA GRASSADONIA (calciatore tesserato Salernitana Calcio 1919 SpA) PER VIOLAZIONE ART. 5 COMMA 1 CGS (già art. 3 comma 1) E DELLA SOCIETA’ SALERNITANA CALCIO 1919 SpA PER VIOLAZIONE ART. 4 COMMA 2 CGS (già art. 2 comma 4) (nota n. 2219/397pf06-07/SP/en del 21.1.2008)
La CD Nazionale, letto il deferimento, lette le memorie difensive depositate dai difensori del calciatore Grassadonia e della Salernitana Calcio 1919 S.p.A. (d'ora in avanti anche detta "Salernitana"), letti gli atti, sentito il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso per l'accoglimento del deferimento proposto e ha chiesto l'irrogazione della sanzione della squalifica di mesi due per il calciatore e dell'ammenda di € 10.000,00 per la società di appartenenza, sentiti i difensori dei soggetti deferiti, OSSERVA La Procura Federale ha deferito, dinanzi a questa CD, il calciatore Gianluca Grassadonia "per rispondere ... della violazione dell'art.5, comma 1 del C.G.S. .... per avere espresso, nel corso di dichiarazioni pubblicate da organi di informazione, giudizi e rilievi lesivi della reputazione del sig. Massimo Cellino, presidente della Soc. Cagliari e di quest'ultima società..." e la Salernitana "della violazione di cui all'art. 4, comma 2 del CGS .... a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione ascritta al proprio tesserato". In particolare, tra le altre, le dichiarazioni poste a base del deferimento hanno ad oggetto l'asserito coinvolgimento del Cellino nei comportamenti violenti tenuti da ignoti nei confronti del Grassadonia nel periodo di sua permanenza presso la società sarda. Il deferimento è fondato e va accolto. Risulta provato che il Grassadonia abbia rilasciato ad organi di informazione le suindicate dichiarazioni e che non abbia potuto dare prova, dinanzi a questa CD, della veridicità dei fatti in esse indicati. A tale proposito, non risulta accoglibile l'eccezione avanzata dalla difesa del deferito, tendente alla sospensione del presente procedimento in attesa della conclusione del procedimento penale attualmente pendente relativa agli stessi fatti che hanno formato oggetto delle dichiarazioni, perchè, quello che qui rileva è, da un lato, l'accertamento dell'avvenuto rilascio delle dichiarazioni lesive della reputazione di soggetti tesserati e, dall'altro, l'attuale impossibilità, in questa sede, di fornire prova in merito alla veridicità dei fatti indicati. Parimenti deve essere rigettata l'eccezione avanzata dalla Salernitana, la quale ritiene di non poter essere chiamata a rispondere per responsabilità oggettiva, in quanto le dichiarazioni rese dal Grassadonia non si riferirebbero, in alcuna maniera, a rapporti che coinvolgerebbero la società stessa od organi federali. Non congrue rispetto alle contestazioni risultano, viceversa, le sanzioni richieste dalla Procura, la CD, tenuto conto degli orientamenti degli organi della giustizia sportiva in casi analoghi e della peculiarità del fatto, ritiene eque le sanzioni di cui al dispositivo. P.Q.M. Accoglie il deferimento proposto e, per l'effetto, irroga al calciatore Gianluca Grassadonia la sanzione dell'ammenda di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) e quella della squalifica sino a tutto il 25 aprile 2008 e alla Salernitana Calcio 1919 SpA la sanzione dell'ammenda di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
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