F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 46/CDN del 10/04/08 (118) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENDO BRUZZESE (tesserato AS Ippogrifo Sarno) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E ART. 66 NOIF, ANIELLO PEPE (dirigente AS Ippogrifo Sarno) E FIANCARLO GIOIA (calciatore FC Francavilla) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E DELLE SOCIETA’ AS IPPOGRIFO SARNO E FC FRANCAVILLA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 (oggi art. 2 comma 4) (nota n. 1584/600pf06-07/SP/en del 7.12.2007)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 46/CDN del 10/04/08 (118) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENDO BRUZZESE (tesserato AS Ippogrifo Sarno) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E ART. 66 NOIF, ANIELLO PEPE (dirigente AS Ippogrifo Sarno) E FIANCARLO GIOIA (calciatore FC Francavilla) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E DELLE SOCIETA’ AS IPPOGRIFO SARNO E FC FRANCAVILLA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 (oggi art. 2 comma 4) (nota n. 1584/600pf06-07/SP/en del 7.12.2007) Letti gli atti; Esaminato il deferimento disposto dalla Procura federale in data 7 dicembre 2007 nei confronti:1) del sig. Vincenzo Bruzzese, per rispondere della violazione dell’art.1 comma 1 CGS e dell’art.66 NOIF ; 2) del sig. Aniello Pepe per rispondere della violazione dell’art.1 comma 1 CGS; 3) della AS Ippogrifo Sarno per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’allora vigente art.2 comma 4 CGS (oggi art.4 comma 2 CGS) in relazione agli addebiti mossi a carico dei propri tesserati; 4) del sig. Giancarlo Gioia per rispondere della violazione dell’art.1 comma 1 CGS; 5) del FC Francavilla per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’allora vigente art.2 comma 4 CGS (oggi art. 4 comma 2 CGS) in relazione agli addebiti mossi al proprio tesserato . Ascoltati tutti i deferiti e preso atto delle deduzioni del rappresentante della Procura Federale che ha concluso per l’affermazione di responsabilità degli stessi chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: squalifica per n.5 gare al sig. Vincenzo Bruzzese, inibizione per n. 45 giorni al sig. Aniello Pepe, ammenda di euro 1000,00 per la AS Ippogrifo Sarno, squalifica per n. 2 gare per il sig. Giancarlo Gioia, ammenda di euro 500,00 per il FC Francavilla. Valutate le risultanze degli accertamenti effettuati dall’Ufficio indagini e preso atto delle deduzioni ex adverso formulate dai deferiti. Accertato che la responsabilità del sig. Vincenzo Bruzzese, conosciuto come magazziniere della Società Ippogrifo Sarno pur se tesserato come calciatore, è stata ammessa dalla stessa Società di appartenenza che l’ha ritenuto responsabile per rissa e invasione del terreno di giuoco. Rilevato che per il sig. Aniello Pepe non è stato possibile accertare una diretta partecipazione alla rissa sviluppatasi giacchè l’unica testimonianza resa da uno degli assistenti arbitrali non arriva ad individuare il Pepe, ma una persona dalle sue caratteristiche fisiche che potrebbe essere il Pepe. Considerato che il sig. Giancarlo Gioia, nell’interrogatorio reso dinanzi all’Ufficio indagini, ha riconosciuto di aver partecipato alla rissa se pur solo per difendersi. Valutato che le due Società, a titolo di responsabilità oggettiva, vanno sanzionate per i comportamenti tenuti dal sig. Vincenzo Bruzzese e dal sig. Giancarlo Gioia P.Q.M. In parziale accoglimento del deferimento, proscioglie da ogni addebito il sig. Aniello Pepe, irroga la sanzione della squalifica sino a tutto il 15 maggio 2008 al sig. Vincenzo Bruzzese, la sanzione della squalifica per n. 2 gare al sig. Giancarlo Gioia, la sanzione dell’ammenda di € 800,00 (ottocento/00) alla AS Ippogrifo Sarno, la sanzione dell’ammenda di € 400,00 (quattrocento/00) al FC Francavilla.
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