F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 46/CDN del 10/04/08 (189) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO SALERNO (Presidente Torino Calcio Femminile) PER VIOLAZIONE ART. 5 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA’ TORINO CALCIO FEMMINILE PER VIOLAZIONE ART. ARTT. 4 COMMA 1 E 5 COMMA 2 CGS (nota n. 1804/550pf06-07/SP/en del 20.12.2007)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 46/CDN del 10/04/08 (189) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO SALERNO (Presidente Torino Calcio Femminile) PER VIOLAZIONE ART. 5 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA’ TORINO CALCIO FEMMINILE PER VIOLAZIONE ART. ARTT. 4 COMMA 1 E 5 COMMA 2 CGS (nota n. 1804/550pf06-07/SP/en del 20.12.2007) Con provvedimento 22 gennaio 2008, il Procuratore federale ha deferito avanti a questa Commissione Roberto Salerno, Presidente della Soc. Torino CF, militante nel campionato femminile nazionale di Serie A, per violazione dell’art. 5, comma 1 del CGS, per avere rilasciato, al termine della gara Fiorentina–Torino del 19.1.2008, con riferimento alla direzione arbitrale della stessa, dichiarazioni riportate dal quotidiano “Tuttosport” del 20.1.2008, rimaste prive di rettifica, specificamente richiamate nell’atto di deferimento, contenenti giudizi lesivi della reputazione dell’arbitro della citata gara e idonee a ledere direttamente o indirettamente la reputazione, il prestigio e la credibilità della istituzione federale nel suo complesso ed in particolare di una sua specifica struttura. Con il medesimo provvedimento, il Procuratore federale ha altresì deferito la Soc. Torino CF a titolo di responsabilità diretta per quanto ascritto al suo presidente, ai sensi dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 5, comma 2, CGS. Il deferito Salerno ha fatto pervenire una nota difensiva in cui assume di avere rilasciato le dichiarazioni oggetto del deferimento, pertanto non contestate, non già quale presidente di una società calcistica, bensì nella sua veste di Parlamentare della Repubblica, e, pertanto, insindacabili e tutelate dalla Costituzione, senza attinenza ad interessi nella disciplina oggetto e, quindi, da ricondursi nell’ambito della “mera critica politico-sociale sul fenomeno del calcio malato e poco attento ai risvolti sportivi-sociali e economici che eventi poco spiegabili e dubbi all’interno delle partite, determinano nelle folle, nella economia e nella società”. A dire del deferito “da ciò sono scaturite le mie dichiarazioni e determinato le successive azioni”. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura, il quale ha chiesto affermarsi la responsabilità dei deferiti e l’applicazione della sanzione della inibizione per mesi 2 (due) a carico del Salerno, nonché dell’ammenda di €. 5.000,00 (euro cinquemila/00) a carico della Soc. Torino CF. Nessuno è comparso per i deferiti. La Commissione, letti gli atti, O S S E R V A 1. Preliminare alla valutazione del contenuto delle dichiarazioni rese dal deferito Salerno è l’esame della posizione del medesimo rispetto alle norme federali, avendo questi invocato la immunità parlamentare prevista dall’art. 68 Cost., secondo cui << I membri del parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni>>. Che l’immunità dei parlamentari, per le opinioni dai medesimi espresse nell’esercizio delle loro funzioni, rappresenti un principio costituzionale è un dato acquisito. Altrettanto acquisito è il principio della osservanza, da parte dell’ordinamento sportivo, dei dettami provenienti da norme di rango superiore quali sono quelle costituzionali, ritenuto che, tanto, non ne lede l’autonomia, espressamente riconosciuta dal D.L. n. 220/2003, a cui l’art. 2, comma 1, lett. b, riserva espressamente, tra l’altro, “la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni”. Di qui la necessità del preventivo vaglio sulla sindacabilità delle dichiarazioni rese dal deferito, al quale deve procedere questa Commissione, sia in forza della autonomia disciplinare della Federazione (art. 2, comma 1, lett. b, D.L. cit.); sia perché, nell’ambito di tale autonomia, le norme federali non prevedono che tale vaglio sia rimesso ad un soggetto terzo; sia per l’obbligo di osservanza allo statuto della FIGC e ad ogni altra norma federale di “tesserati e società affiliate” (art.30, comma 1, Statuto) che, con la costituzione del vincolo associativo, “accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico” (art.30, comma 2, Statuto). Orbene, precisato che, per qualificare una dichiarazione quale opinione espressa nell’esercizio delle funzioni parlamentari ciò che rileva non è il luogo della esternazione, ma il suo nesso funzionale con l’attività parlamentare, è principio costituzionalmente acquisito che il nesso funzionale è dato dallo stretto collegamento con un’attività parlamentare già posta in essere dal soggetto. Deve trattarsi, in altri termini, di riproduzione e divulgazione all’esterno di atti compiuti nell’esercizio di funzioni parlamentari, onde sono coperti da immunità solo gli << atti di funzione >>, anche se posti in essere al di << fuori delle mura >> delle Camere, in modo che le prime possano considerarsi <> delle seconde. Alla luce di tali considerazioni, non può dirsi che le dichiarazioni attribuite al Salerno, così come riportate dal quotidiano Tuttosport, rappresentino una esteriorizzazione di precedente attività parlamentare del medesimo: sia perché di tale precedente attività non v’è cenno nella nota difensiva del deferito, il quale richiama, invece, unicamente e genericamente, azioni successive determinate dai fatti di quella sera; sia perché escluso dal contenuto letterale delle stesse dichiarazioni e dal loro riferimento ad un evento sportivo appena conclusosi: “c’è evidentemente una giustificazione a sospettare questa gara di condizionamento se non addirittura di corruzione. Occorrerà non solo un esposto alla Procura ma che si mettano in moto anche gli Organi di Garanzia e disciplina del calcio professionistico, perché di fronte a quanto successo a Firenze il calcio non può più essere uno sport nazionale e non può essere più una disciplina educativa per la società italiana “. La dichiarazione resa, pertanto, non ha natura di ”atto di funzione” e non è coperta dal presidio della immunità parlamentare. 2. All’indomani della gara Fiorentina-Torino del 19.1.2008 il quotidiano nazionale “Tuttosport” pubblicava, la dichiarazione attribuita al Salerno indicata nell’atto di deferimento, la cui copia integrale è acquisita agli atti del procedimento. Successivamente alla pubblicazione della dichiarazione non sono state pubblicate rettifiche ai sensi dell’art. 8 della legge 8 febbraio 1948 n. 47. La dichiarazione de qua, dunque, proviene inconfutabilmente dal deferito On.le Salerno, dal medesimo non contestata nemmeno in sede di memoria difensiva. Ritiene, questa Commissione, che detta dichiarazione contenga giudizi lesivi della reputazione dell’arbitro che ha diretto la gara, e sia idonea a ledere direttamente o indirettamente la reputazione, il prestigio e la credibilità dell’istituzione Federale ed in particolare di una sua specifica struttura, in quanto tale costituente violazione dell’art.5, comma 1, del CGS. Il deferito, premesse le personali opinioni sulla dinamica che aveva portato alla assegnazione di due calci di rigore alla Fiorentina, in ordine a cui si riservava la possibilità di un esposto alle Procure penali di Torino e Firenze, affermava la altrettanto personale opinione della “evidentissima palese e macroscopica” insussistenza del secondo; attribuiva tali circostanze, quindi, a ipotesi di “condizionamento e corruzione” dal medesimo ritenute giustificate, tale essendo il senso da attribuire alla dichiarazione: “C’è evidentemente una giustificazione a sospettare questa gara di condizionamento e corruzione”. A dire del deferito, cioè, stante il convincimento in questi determinato unicamente dalla dinamica della direzione arbitrale della gara, era lecito affermare che la stessa fosse stata condizionata nel risultato o addirittura oggetto di corruzione. Ebbene, non v’è dubbio che tali affermazioni rappresentino una grave, immotivata e indimostrata denuncia di presunti poteri in grado di condizionare l’operato dei direttori di gara in generale e, in particolare, del direttore della gara in questione ovvero di poteri in grado di strumentalizzare la classe arbitrale o taluni esponenti della stessa e indurla alla compimento di fatti che, ove accertati, configurerebbero addirittura ipotesi reato. 3. Alla affermazione di responsabilità del Salerno consegue quella della Soc. Torino CF, ex art. 4, comma 1 e art. 5, comma 2, CGS, atteso il rapporto organico che lega il primo alla seconda. Ai fini della responsabilità diretta della società non è necessario che l’esponente della stessa specifichi a che titolo esprima il giudizio lesivo e/o che spenda il nome della società. Della Soc. Torino CF il Salerno era ed è presidente e legale rappresentante; la società, a sua volta, si esprime all’esterno e nei rapporti con la Federazione tramite il suo presidente attraverso cui, al momento dell’affiliazione, si è obbligata ad osservare lo Statuto ed ogni altra norma federale, in esse comprese le norme del CGS e l’art.4 che ne prevede la responsabilità diretta. 4. Accertata e ritenuta la responsabilità disciplinare dei deferiti; avuto riguardo alla gravità del fatto contestato, idoneo a ledere la reputazione dell’arbitro della gara, nonché il prestigio, la reputazione e la credibilità dell’Istituzione federale nel suo complesso ed in particolare di una sua struttura specifica; visto l’art. 5, 5° e 6° comma, CGS, sanzioni congrue sono ritenute quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara i deferiti responsabili delle violazioni loro contestate e, per l’effetto, infligge a Salerno Roberto la sanzione della inibizione di mesi 2 (due) e alla Società Torino Calcio Femminile quella dell’ammenda di €.3.000,00 (tremila/00).
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