F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 46/CDN del 10/04/08 (184) APPELLO DEL CALCIATORE SILVIO SAPONARO (tesserato Atletico Montecchio) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI TRE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Umbria – C.U. n. 71 del 29.2.2008).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 46/CDN del 10/04/08
(184) APPELLO DEL CALCIATORE SILVIO SAPONARO (tesserato Atletico Montecchio) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI TRE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE
(Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Umbria – C.U. n. 71 del 29.2.2008).
Visti gli atti, letto l’appello proposto dal calciatore Silvio Saponaro; ascoltati il difensore del calciatore nonché il rappresentante della Procura federale; FATTO il calciatore Silvio Saponaro veniva deferito dal Procuratore Federale per essersi reso responsabile della violazione di cui all’art. 27, comma 2 dello Statuto Federale per non aver ottemperato all’obbligo di accettare la piena efficacia ed autonomia dei provvedimenti degli organi di giustizia sportiva e soggetti delegati della FIGC, nonché di aver violato l’art. 1 comma 1 CGS in quanto, contravveniva ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva. Con delibera della CD Territoriale presso il CR Umbria del 29.2.2008 il calciatore Saponaro ritenuto responsabile degli addebiti a lui contestati veniva sanzionato con la squalifica di mesi tre. Avverso tale decisione il suddetto proponeva reclamo, chiedendo, in via principale l’annullamento senza rinvio della decisione impugnata ed in via subordinata, applicarsi nei suoi confronti una sanzione meno afflittiva. DIRITTO Appare pacifico e incontrovertibile dagli atti del procedimento che il calciatore Silvio Saponaro, onde ottenere il risarcimento dei danni fisici patiti durante la gara Canepino- Riano del 2.10.2005, ha citato in giudizio avanti il Giudice ordinario (Tribunale di Roma) un altro tesserato senza acquisire la relativa autorizzazione federale ai sensi dell’art. 15 CGS, così non rispettando l’autonomia dell’ordinamento sportivo. Risulta privo di fondamento quanto si deduce dal ricorrente nell’atto di impugnativa, là dove ritiene che la clausola compromissoria di cui all’art. 27 dello Statuto Federale debba intendersi tacitamente abrogata dalla L. 280/2003, atteso che proprio questa legge all’art. 3, comma 1, rafforza ancor più la priorità della giustizia sportiva su quella ordinaria e l’efficacia e la validità dell’art. 27. P.Q.M. Rigetta l’appello e dispone l’incameramento della tassa versata.
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