COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 08/04/2008 2.1. Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 05/04/2008 BOJANO – BARLETTA
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 69 del 08/04/2008
2.1. Decisioni del Giudice Sportivo
GARA DEL 05/04/2008 BOJANO - BARLETTA
Il Giudice Sportivo,
− Rilevato dagli atti ufficiali che la gara in epigrafe è stata definitivamente sospesa dall’Arbitro al
18° del primo tempo sul punteggio di 4-0 a favore della società Barletta;
− Rilevato che la società Bojano ha iniziato la gara con 7 calciatori e rilevato che al 18° del
primo tempo si è infortunato un calciatore che ha dovuto abbandonare il terreno di gioco;
− Considerato che una gara non può essere proseguita nel caso in cui una squadra si trovi per
qualsiasi motivo ad avere meno di sette calciatori partecipanti al gioco, come previsto dalla
regola 3 del Gioco del calcio e dall’art. 73, comma 2 delle NOIF.
− Considerato che a tale condotta corrisponde la sanzione della perdita della gara col punteggio
di 0-3 o con quello più favorevole eventualmente conseguito sul campo dalla squadra
avversaria, così come previsto dall’art.17 del CGS;
− Atteso che deve essere oggettivamente responsabile del regolare svolgimento della gara la
società Bojano.
P.Q.M.
Delibera:
1) Di comminare alla società Bojano la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0-4 quale miglior risultato conseguito al momento della sospensione della stessa.