COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 08/04/2008 2.1. Decisioni del Giudice Sportivo RECLAMI GARA DEL 01/03/2008 BASSANO ROMANO – QUARTO
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 69 del 08/04/2008
2.1. Decisioni del Giudice Sportivo
RECLAMI
GARA DEL 01/03/2008 BASSANO ROMANO - QUARTO
Il Giudice Sportivo,
− Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 58 del 05/03/2008;
− Rilevato che la società Quarto non ha dato seguito al preannuncio di reclamo telegrafico in
merito alla gara di cui in epigrafe;
− Rilevato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo ai sensi
dell’art.33, comma 5 del CGS
− Rilevato altresì dagli atti ufficiali, che a seguito delle espulsioni comminate dall’Arbitro al 30°
del 2° tempo (Calvanese Luciano, Becchetti Andrea, Mina Francesco, Pelliccioni Valentino,
Verrengia Angelo – Bassano Romano e Affinito Domenico, Chiariello Domenico, Bocchetti
Giuseppe, De Stefano Giovanni – Quarto.) le società sono rimaste con 6 calciatori ciascuna,
essendo in precedenza stato espulso altro calciatore del Quarto (Saltelli Guido);
− Considerato che una gara non può essere proseguita nel caso in cui una squadra si ritrovi per
qualsiasi motivo ad essere in meno di 7 calciatori partecipanti al gioco, come previsto dalla
regola 3 del Gioco del calcio e dall’art.73, comma 2 delle NOIF;
− Considerato che a tale condotta corrisponde la punizione sportiva della perdita della gara con
il punteggio di 0-3, così come previsto dall’art.17, comma 1 del CGS;
− Atteso che sono effettivamente responsabili del regolare svolgimento della gara entrambe le
società;
P.Q.M.
69/5
SEGUE RECLAMI
Delibera:
1) Di dichiarare inammissibile il reclamo;
2) Di addebitare sul conto della società Quarto la tassa di reclamo;
3) Di comminare alle due società, BASSANO ROMANO e QUARTO, la punizione sportiva della
perdita della gara con il punteggio di 0-3.