LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 99 del 20/02/08 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 8) RICORSO DEL CALCIATORE Albino TITO/A.C.S.ANTONIO ABATE

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 99 del 20/02/08 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 8) RICORSO DEL CALCIATORE Albino TITO/A.C.S.ANTONIO ABATE In data 11 Gennaio 2008 tramite Racc.A.R. il sig.Albino TITO si rivolgeva a questa Commissione asserendo di aver stipulato con la Società A.C.S.ANTONIO ABATE un accordo economico relativo alla Stagione Sportiva 2006/07 prevedente la corresponsione di €.1.500,00. Precisando di aver percepito rate, per €.450,00 chiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.050,00. In data 25 Gennaio 2008, la Società presentava le proprie controdeduzioni in merito, ammettendo di essere debitrice nei confronti del calciatore, ma della somma di €.600,00. Replicava il legale del ricorrente in data 5 Febbraio 2008, dichiarando che il Sig.Albino TITO, accettava la proposta di liquidazione della Società quantificata in €.600,00. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. condanna la Società A.C.S.ANTONIO ABATE al pagamento nei confronti del Sig. Albino TITO della somma di €.600,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
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