COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 16 Aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.4. RICORSO A.S. ALPO ADIGE BITUMI Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 54 del 2/4/2008 – Squalifica per tre giornate giocatore Carboniero Mattia – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 16 Aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.4. RICORSO A.S. ALPO ADIGE BITUMI Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 54 del 2/4/2008 – Squalifica per tre giornate giocatore Carboniero Mattia – Campionato di 2^ Categoria La Società A.S. Alpo Adige Bitumi ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata con il Comunicato n. 54 del 2/4/2008, con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Carboniero Mattia : “espulso per avere insultato l’arbitro, allontanandosi reiterava gli insulti”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dall’A.S. Alpo Adige Bitumi e la documentazione ufficiale in atti; letto il circostanziato referto arbitrale; ritenuto che il provvedimento sanzionatorio assunto dal Giudice Sportivo di primo grado appare congruo rispetto ai fatti complessivamente valutati P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di respingere il ricorso presentato dall’A.S. Alpo Adige Bitumi; • di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Carboniero Mattia; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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