COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 16 Aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.8. RICORSO G.S. VILLAGGIO SAN LAZZARO Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato Ufficiale n. 38 del 2/4/2008 – Squalifica per tre giornate giocatore Groppa Marco – Campionato Giovanisimi Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 16 Aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.8. RICORSO G.S. VILLAGGIO SAN LAZZARO Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato Ufficiale n. 38 del 2/4/2008 – Squalifica per tre giornate giocatore Groppa Marco – Campionato Giovanisimi Provinciale La Società G.S. Villaggio San Lazzaro ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice della Delegazione Distrettuale di Bassano, pubblicata con il Comunicato n. 38 del 2/4/2008, con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Groppa Marco : “espulso per avere rivolto ripetutamente frasi gravemente ingiuriose nei confronti dell’arbitro Tale condotta si ripeteva al termine della gara”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dal G.S. Villaggio San Lazzaro e la documentazione ufficiale in atti; letto il circostanziato referto arbitrale e considerata l’efficacia privilegiata dello stesso (ex art. 35, comma 1.1. del C.G.S.); ritenuto che il provvedimento sanzionatorio assunto dal Giudice Sportivo di primo grado appare congruo rispetto ai fatti complessivamente valutati P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di respingere il ricorso presentato dal G.S. Villaggio San Lazzaro; • di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Groppa Marco; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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