F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 47/CDN del 18/04/08 (245) – RECLAMO DELLA SOCIETA’ AS PRO CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA PRO CALCETTO AVEZZANO-UNICENTRO CALCIO A 5 DEL 8.3.2008 (Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Abruzzo – C.U. n. 50 del 3.4.2008 – Campionato di Calcio a Cinque Serie C). (246) – RECLAMO DELLA SOCIETA’ AS PRO CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA COLONNELLA CALCIO A 5-PRO CALCETTO AVEZZANO DEL 15.3.2008 (Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Abruzzo – C.U. n. 50 del 3.4.2008 – Campionato di Calcio a Cinque Serie C).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 47/CDN del 18/04/08
(245) - RECLAMO DELLA SOCIETA’ AS PRO CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA PRO CALCETTO AVEZZANO-UNICENTRO CALCIO A 5 DEL 8.3.2008
(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Abruzzo - C.U. n. 50 del 3.4.2008 – Campionato di Calcio a Cinque Serie C).
(246) - RECLAMO DELLA SOCIETA’ AS PRO CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA COLONNELLA CALCIO A 5-PRO CALCETTO AVEZZANO DEL 15.3.2008
(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Abruzzo - C.U. n. 50 del 3.4.2008 – Campionato di Calcio a Cinque Serie C).
La commissione Disciplinare Nazionale, visti gli atti; PREMESSO CHE - Con separati ricorsi, la AS Pro Calcetto Avezzano ha impugnato le decisioni con le quali la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo LND, su reclami proposti dalle Società di cui in epigrafe, ha comminato la punizione sportiva della perdita dei rispettivi incontri con il punteggio di 0 – 6, “…per aver schierato, nel corso della gara, il calciatore Santos Wallace Barbosa in posizione irregolare di tesseramento”, nonché, rispettivamente, quanto alla prima decisione, l’inibizione fino al 30.12.2009 del dirigente Cosimo Claudio e l’ammenda di €. 1.000,00, e, quanto alla seconda decisione, l’inibizione fino al 30.06.2010 del dirigente Cosimo Claudio e l’ammenda di €. 1.250,00. - La reclamante, dopo aver eccepito la improcedibilità del reclamo proposto dalla società ASD Colonnella Calcio a 5 perché non preannunciato, e la irritualità del reclamo proposto dalla società ASD Unicentro Calcio a 5, perché proposto al Giudice Sportivo e non alla Commissione Disciplinare, ha dedotto la carenza di motivazione di entrambi i reclami e delle delibere impugnate, nonché, con specifico riferimento alla delibera relativa al reclamo proposto dalla società ASD Unicentro Calcio a 5, l’errore di fatto e di diritto e la
contraddittorietà della medesima delibera impugnata. - Pertanto, la reclamante ha concluso chiedendo l’accoglimento dei due distinti ricorsi ed il conseguente annullamento delle sanzioni inflitte alla società e l’omologazione dei risultati di gara conseguiti sul campo. - All’odierna udienza, per la società reclamante è comparso il Presidente Sig. Cosimo Giovanni assistito dal suo difensore, riportandosi alle argomentazioni di cui ai reclami. Preliminarmente questa Commissione, attesa la connessione oggettiva e la prevalente identità delle questioni di diritto sottoposte al suo esame, ritiene opportuno disporre la riunione dei due procedimenti. Ciò posto, i due reclami sono entrambi infondati e vanno pertanto respinti per i motivi qui
di seguito esposti. Per quanto concerne l’eccezione di improcedibilità del reclamo proposto dalla società A.S.D. Colonnella Calcio a 5 per l’omesso invio del preannuncio, va rilevato che la norma di riferimento per la risoluzione della fattispecie sottoposta all’esame di questa Commissione è unicamente l’art. 46, co. 3, del CGS, che identifica l’organo competente e detta le norme concernenti lo specifico procedimento relativo alla posizione irregolare dei calciatori. Orbene, dal dato testuale della norma citata, si evince chiaramente che l’unico onere previsto è quello di inviare il reclamo, entro sette giorni dallo svolgimento della gara, alla Commissione Disciplinare Territoriale. Pertanto, nel procedimento relativo alla posizione irregolare dei tesserati, non possono certamente trovare applicazione le norme dettate dall’art. 46, comma 1, e dall’art. 29, comma 7, CGS, le quali regolano i procedimenti sottoposti alla cognizione del Giudice Sportivo, prevedendo esclusivamente per tali ultimi procedimenti la necessità di preannunciare il reclamo. Del resto, il procedimento innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale relativo alla posizione irregolare dei tesserati ha una sua specificità e non può certamente essere regolato da ulteriori norme che sono invece applicabili esclusivamente in procedimenti di competenza di altri organi di giustizia sportiva. Ed inoltre, la necessità di preannunciare il reclamo al Giudice Sportivo, oltre a non avere alcun senso, in quanto quest’ultimo non è l’organo competente, non determinerebbe la cristallizzazione del risultato il quale, a seguito della decisione della Commissione Disciplinare Territoriale, ben potrà essere revocato. Peraltro, questa Commissione si era già pronunciata in tal senso con decisione pubblicata sul C.U. n. 44 del 03.04.2008, relativa a quattro reclami presentati proprio dalla stessa società AS Pro Calcetto Avezzano, la quale già in quella sede aveva articolato infondatamente un’eccezione di improcedibilità per omesso preannuncio di reclamo. In forza di quanto sopra, la suddetta eccezione di improcedibilità per omesso preannuncio di reclamo della società ASD Colonnella Calcio a 5 deve essere dunque rigettata. Altrettanto infondata è l’eccezione di irritualità del reclamo della società A.S.D. Unicentro Calcio a 5 perché proposto al Giudice Sportivo e non alla Commissione Disciplinare Territoriale. A tal proposito, deve rilevarsi che, sebbene la riforma del CGS abbia assegnato alla cognizione della Commissione Disciplinare Territoriale i procedimenti relativi alla posizione irregolare dei calciatori, non sono state in alcun modo previste sanzioni decadenziali o comunque preclusive della ammissibilità o proponibilità del reclamo nel caso in cui, come nella fattispecie de qua, non sia stato correttamente indicato l’organo destinatario dell’atto. Difatti, sebbene l’art. 33, 5° comma, CGS prescriva agli interessati di trasmettere i reclami ed i ricorsi agli organi competenti, è altresì vero che lo stesso art. 33, comma 6°, sancisce la inammissibilità esclusivamente per i reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica. Orbene, in assenza di specifica e puntuale previsione di decadenza ed in applicazione del costante principio giuridico della conservazione degli atti, l’erronea indicazione dell’Organo competente non comporta la consumazione dell’impugnazione a condizione che l’atto sia dotato dei requisiti essenziali suoi propri e sia tempestivamente proposto determinando la trasposizione degli atti all’organo competente. In tal senso, oltre a numerosi precedenti relativi a passate stagioni calcistiche – quali ad esempio quelli pubblicati sul CU n. 31 della stagione sportiva 1998/1999 e sul C.U. n. 19 della stagione sportiva 1999/2000 - Codesta Commissione si era già pronunciata con decisione pubblicata sul CU n. 44 del 03.04.2008, relativa a quattro reclami presentati proprio dalla stessa società A.S. Pro Calcetto Avezzano, la quale già in quella sede aveva articolato infondatamente un’eccezione di irritualità del reclamo proposto al Giudice Sportivo e non alla CD Territoriale. Altresì infondati, ed anzi del tutto pretestuosi, sono i motivi con i quali la società A.S. PRO CALCETTO AVEZZANO si duole per la carenza e/o contraddittorietà della motivazione dei reclami proposti dalle società A.S.D. Unicentro Calcio a 5 e A.S.D. Colonnella Calcio a 5 e delle relative deliberazioni della CDT e per l’errore di fatto e di diritto della delibera relativa al reclamo proposto dalla società A.S.D. Unicentro Calcio a 5. Per quanto concerne la carenza di motivazione dei reclami proposti dalle due predette società e delle relative delibere di accoglimento della CD Territoriale, Codesta Commissione rileva che i due reclami erano adeguatamente e specificatamente motivati, così come le delibere di accoglimento. A ciò si aggiunga che, per quanto concerne il reclamo proposto dalla società ASD Unicentro Calcio a 5, tale reclamo non contiene alcun riferimento all’articolo 12, mentre la delibera impugnata, sintetizzando i motivi posti alla base del reclamo e cioè la posizione irregolare del calciatore de quo, ha richiamato l’art. 12, comma 5, lettera a) del CGS per mero errore materiale, atteso che prima della novella del CGS era appunto la norma di cui al predetto articolo 12 a disporre la sanzione della perdita della gara a carico delle società che avessero schierato calciatori che non avevano titolo a partecipare alla gara, norma che dopo la riforma del CGS è stata trasfusa nell’art. 17. Del resto, la CD Territoriale ha correttamente applicato la normativa oggi vigente in materia di posizione irregolare dei tesserati, e ciò a riprova che il richiamo all’art. 12 doveva e deve intendersi come richiamo all’attualmente vigente art. 17 del CGS. Ciò posto, e rilevato che all’organo di Giustizia Sportiva non è precluso alcun accertamento che possa effettuarsi anche di ufficio, risulta accertato che, al momento delle gare in questione, il calciatore Barbosa non era tesserato. Difatti, risulta che la richiesta di tesseramento del calciatore non sia stata perfezionata; del resto, la società reclamante non ha offerto elementi di prova da cui possa desumersi l’avvenuto completamento dell’iter relativo al tesseramento del calciatore de quo. Pertanto, allo stato degli atti, risulta accertato che il calciatore de quo, al momento delle gare in questione, non risultava tesserato e, quindi, si trovava in posizione irregolare. In forza di quanto sopra ed in considerazione del fatto che il dirigente accompagnatore ha sottoscritto la distinta di gara senza accertarsi preventivamente della regolarità della posizione del calciatore de quo, le delibere impugnate sono meritevoli di conferma e le sanzioni ivi irrogate sono congrue e proporzionate ai fatti contestati, anche in considerazione della reiterazione del comportamento della società reclamante nello schierare il calciatore de quo sebbene quest’ultimo sia da tempo in posizione irregolare, come peraltro già accertato da Codesta Commissione con decisione pubblicata sul CU n. 44 del 3.4.2008. P.Q.M. Respinge i reclami e dispone l’addebito delle tasse non versate.
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