F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 47/CDN del 18/04/08 (187) – RECLAMO DELLA SOCIETA’ US VIGOR SENIGALLIA AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA VIGOR SENIGALLIA-PIANO SAN LAZZARO DEL 10.2.2008 (Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Marche – C.U. n. 113 del 29.2.2008 – Campionato di Eccellenza).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 47/CDN del 18/04/08 (187) - RECLAMO DELLA SOCIETA’ US VIGOR SENIGALLIA AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA VIGOR SENIGALLIA-PIANO SAN LAZZARO DEL 10.2.2008 (Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Marche - C.U. n. 113 del 29.2.2008 – Campionato di Eccellenza). Il calciatore Bartocetti Luca, nato il 21 luglio 1979, aveva chiesto ed ottenuto dalla società Rio Salso lo svincolo per decadenza di tesseramento avente decorrenza dal 1° luglio 2006. Ai sensi dell’art. 32 bis NOIF tale calciatore, per continuare a svolgere attività federale, avrebbe dovuto assumere con la propria o con altra società un vincolo avente durata solo per una stagione sportiva, con automatica decadenza del tesseramento al termine della stessa, fatta salva la facoltà di ritesseramento per ogni successiva singola stagione. Egli il 5 gennaio 2007 si tesserava per la società Vigor Senigallia contraendo un vincolo che, ancorché dalle parti qualificato pluriennale, veniva a cessare al termine della stagione a mezzo di svincolo automatico decorrente dal 1° luglio 2007. Nella successiva stagione, che è quella che qui interessa, il calciatore non si era ritesserato per la società Vigor Senigallia e partecipava ugualmente alla gara in oggetto, che veniva reclamata dalla società antagonista Piano San Lazzaro per la posizione del calciatore medesimo, dalla reclamante ritenuto in difetto di tesseramento. La società Vigor Senigallia controdeduceva e sosteneva che il tesseramento del calciatore era in essere anche per la corrente stagione in quanto, al termine della precedente, il calciatore non aveva chiesto la decadenza del tesseramento, rinunciando così ad avvalersi della facoltà concessa dall’art. 32 bis NOIF, con la conseguenza che, alla data del 1° luglio 2007, egli doveva considerarsi ancora tesserato per la Vigor Senigallia con il vincolo pluriennale, che la società aveva trasmesso al Comitato competente il 5 gennaio 2007. La Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regione Marche, con decisione pubblicata sul C.U. n. 113 del 29 febbraio 2008, in accoglimento del reclamo, infliggeva alla Vigor Senigallia la sanzione della perdita della gara per 0-3, comminava alla società sanzionata l’ammenda di € 300,00, inibiva il dirigente accompagnatore della squadra per mesi uno, squalificava il calciatore per quattro gare; nel contempo, inviava gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza in ordine alle ulteriori utilizzazioni del calciatore da parte della Vigor Senigallia. Avverso tale decisione ricorre la società Vigor Senigallia deducendo: l’inammissibilità del reclamo per essere stato proposto alla Commissione Disciplinare Territoriale anziché al Giudice Sportivo e perché privo del preavviso di reclamo; l’infondatezza del reclamo per i motivi già svolti in primo grado; e, comunque ed in subordine, la eccessiva onerosità della sanzione. Conclude la ricorrente per la revoca della decisione. Il ricorso è infondato. Trattandosi di gara afferente il Campionato Regionale di Eccellenza, per il richiamo contenuto nel comma 7 dell’art. 29 CGS è applicabile al caso in esame l’art. 46 comma 3 CGS, in forza del quale i reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, anche con l’utilizzazione quali assistenti di parte, sono proposti alla Commissione Disciplinare Territoriale nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa, senza il preavviso di cui al comma 1 dello stesso articolo, che disciplina ipotesi diversa da quella di che trattasi, che tuttavia appare mal conciliarsi con la norma in esame. Pertanto la procedura del 1° grado del giudizio è esente da vizi. In merito all’art. 32 bis NOIF, recante la facoltà dei calciatori over 25 di chiedere lo svincolo per decadenza del tesseramento, era stato chiarito dalla Lega Nazionale Dilettanti, con comunicazione 20 maggio 2003, pubblicata sul C.U. Comitato Regionale Marche n. 91 del 29 maggio 2003, che i calciatori che avevano ottenuto all’inizio della stagione in corso lo svincolo per decadenza del tesseramento sarebbero stati automaticamente svincolati a conclusione della medesima stagione sportiva stante la natura annuale del vincolo e che, per proseguire l’attività, avrebbero dovuto provvedere al rinnovo del tesseramento sempre di durata annuale, sia che fossero rimasti con la stessa società, sia che avessero inteso trasferirsi ad altra. È pertanto di tutta evidenza che tale normativa non è stata rispettata dalla società ricorrente e che la decisione impugnata, esaurientemente motivata, dev’essere confermata. In relazione alla violazione commessa dalla ricorrente, la sanzione ad essa comminata, unitamente a quella a carico del calciatore e del dirigente accompagnatore, appare congrua. P.Q.M. respinge il ricorso e dispone l’addebito della tassa non versata.
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