F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 48/CDN del 22/04/08 (224) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCO CESARE RUSCONI (nella qualità di legale rappresentante Olbia Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ OLBIA CALCIO Srl (nota n. 3514/677pf07-08/SP/ma del 13.3.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 48/CDN del 22/04/08 (224) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCO CESARE RUSCONI (nella qualità di legale rappresentante Olbia Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ OLBIA CALCIO Srl (nota n. 3514/677pf07-08/SP/ma del 13.3.2008) Il Procuratore Federale ha deferito alla CDN Rusconi Franco Cesare e la Olbia Calcio s.r.l. per rispondere il primo, nella qualità di Presidente della società deferita della violazione prevista e punita dall’art. 10 comma 3 seconda parte C.G.S. vigente, in relazione all’allegato B) paragrafo IV) lettera A) ultima parte del C.U. n. 6/A del 3 maggio 2007, per il mancato pagamento delle ritenute IRPEF afferenti agli emolumenti dovuti per la mensilità di giugno 2007 entro il termine del 31 ottobre 2007, fissato dalle disposizioni federali di cui al C.U. n. 6/A del 3 maggio 2007; inoltre della violazione dell’art. 1 comma 1, del C.G.S. per aver attestato in maniera non veritiera l’avvenuto pagamento al 31 ottobre 2007. La Olbia Calcio s.r.l. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 e 10 comma 3 seconda parte C.G..S. vigente, per le condotte di cui al punto A del suo Presidente. I deferiti hanno fatto pervenire note difensive con le quali contestano la fondatezza dell’ipotesi accusatoria e chiedono il proscioglimento. In via subordinata chiedono che venga applicata la sola sanzione dell’ammenda o, in via gradata, quella di un punto di penalizzazione. Nella riunione del 22/4/08 il rappresentante della Procura Federale ha chiesto l’applicazione ai deferiti della sanzione dell’inibizione per mesi sei per il Rusconi e della penalizzazione di due punti in classifica per la Olbia Calcio. Il difensore dei deferiti si è riportato alle note depositate ed in via ulteriormente gradata ha chiesto che la penalizzazione per la soc. Olbia venisse scontata nella prossima stagione sportiva. Il procedimento trae origine dalla nota con la quale la Co.Vi.So.C. comunicava di aver rilevato l’omesso versamento da parte della Olbia Calcio s.r.l. delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti per il mese di giugno 2007 entro il termine del 31 ottobre 2007, stabilito dall’allegato B) paragrafo IV) lettera A9 ultima parte del C.U. n. 6/a del 3 maggio 2007. Il pagamento è avvenuto soltanto in data 15 novembre 2007, secondo quanto documentato dalla stessa società. Ciò si pone in contrasto con la dichiarazione resa alla Co.Vi.So.C. in data 31/10/07 dal Rusconi, con la quale, contrariamente al vero, si attestava l’avvenuto versamento. Le disquisizioni sull’astratta equità della norma contenute nelle note difensive non sono di competenza di questa Commissione che deve limitarsi a verificarne l’avvenuta violazione e, in caso affermativo, ad applicare le sanzioni previste. L’omesso versamento negli specifici termini fissati dalle disposizioni federali ( il 31 ottobre 2007) di ritenute IRPEF afferenti al mese di giugno 2007, ossia di mensilità non considerata ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici, integra la fattispecie prevista e sanzionata dall’art. 10 comma 3 seconda parte C.G.S. vigente. Tale norma, contrariamente a quanto sostenuto dai deferiti, ha un contenuto che non si presta ad equivoco alcuno e fa espresso riferimento alle ritenute IRPEF, che peraltro sono quella parte degli emolumenti che il datore di lavoro trattiene quale sostituto d’imposta. Detta violazione è ascrivibile al legale rappresentante dell’Olbia Calcio, sig. Rusconi, per il rapporto di immedesimazione organica del medesimo con la società. Inoltre il Rusconi ha falsamente attestato la regolarità dei pagamenti incorrendo nella violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. Da tale condotta consegue la responsabilità diretta della società, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. non solo per l’illecito amministrativo ma anche per la violazione dell’art.1 comma 1 CGS. Per tale violazione deve essere inflitta alla Olbia calcio un’ulteriore sanzione Sanzioni congrue per le violazioni così come accertate sono quella di mesi sei per il Rusconi e della penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre che dell’ammenda di Euro 500,00 per l’Olbia Calcio. Infatti non puo’ essere accolta l’istanza di differire alla prossima stagione sportiva la penalizzazione in quanto ai sensi dell’art. 18 comma g CGS tale possibilità è prevista solo nel caso in cui la penalizzazione si appalesi inefficace ove scontata nella stagione in corso. P.Q.M. infligge a Rusconi Franco Cesare la sanzione dell’inibizione per mesi sei e alla soc. Olbia Calcio quella della penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre che dell’ammenda di Euro 500,00 .
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