F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 48/CDN del 22/04/08 (225) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LAMBERTO MAGGINI (nella qualità di legale rappresentante AS Viterbese Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ AS VITERBESE CALCIO Srl (nota n. 3513/678pf07-08/SP/ma del 13.3.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 48/CDN del 22/04/08
(225) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LAMBERTO MAGGINI (nella qualità di legale rappresentante AS Viterbese Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ AS VITERBESE CALCIO Srl (nota n. 3513/678pf07-08/SP/ma del 13.3.2008)
Visti gli atti; Letto il deferimento disposto in data 13 marzo 2008 dal Procuratore Federale nei confronti: -del sig. Lamberto Maggini, legale rappresentante della AS Viterbese Calcio srl, per violazione dell’art.10, comma 3, seconda parte CGS, in relazione a quanto previsto dal C.U. del Consiglio federale n.6/A del 3 maggio 2007 per il mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi ai pagamenti dovuti per le mensilità dei mesi di maggio e giugno 2007 ; - della Viterbese Calcio srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 4, comma 1 e 10, comma 3, seconda parte, CGS Ascoltato il sig. Lamberto Maggini, in proprio e nella qualità, ed il rappresentante della Procura Federale che ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con l’irrogazione delle sanzioni della penalizzazione di 2 punti in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva a carico della Società e della inibizione per mesi sei per il sig. Lamberto Maggini Rilevato che il deferimento è stato disposto a seguito della nota con la quale la Segreteria della Co.vi.so.c. ha comunicato l’omesso versamento da parte della Viterbese Calcio delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti dovuti per il mese di maggio e giugno 2007; Valutato che il sig. Maggini ha personalmente riconosciuto le violazioni contestate alla Società giustificandole con una difficile situazione societaria e con il passaggio del pacchetto azionario dalla vecchia alla attuale proprietà Ritenuto di dover apprezzare il comportamento collaborativo tenuto in giudizio dal sig. Lamberto Maggini P.Q.M. In accoglimento del deferimento, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione della inibizione per mesi 3 (tre) al sig. Lamberto Maggini e della penalizzazione di punti 2 (due) da scontarsi nella corrente stagione sportiva alla Viterbese Calcio Srl
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