F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 48/CDN del 22/04/08 (227) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROMANO MALAVOLTA (nella qualità di legale rappresentante Teramo Calcio SpA) E DELLA SOCIETA’ TERAMO CALCIO SpA (nota n. 3536/675pf07-08/SP/ma del 14.3.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 48/CDN del 22/04/08
(227) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROMANO MALAVOLTA (nella qualità di legale rappresentante Teramo Calcio SpA) E DELLA SOCIETA’ TERAMO CALCIO SpA (nota n. 3536/675pf07-08/SP/ma del 14.3.2008)
Visti gli atti; Letto il deferimento disposto in data 14 marzo 2008 dal Procuratore Federale nei confronti: -del sig. Romano Malavolta, legale rappresentante del Teramo Calcio spa, per violazione dell’art.10, comma 3, seconda parte CGS, in relazione a quanto previsto dal C.U. del Consiglio federale n.6/A del 3 maggio 2007 per il mancato pagamento delle ritenute
IRPEF e dei contributi ENPALS relativi ai pagamenti dovuti per le mensilità dei mesi di maggio e giugno 2007 ; - del Teramo Calcio spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 4, comma 1 e 10, comma 3, seconda parte, CGS Esaminata la memoria difensiva depositata in giudizio dal legale del Teramo Calcio e del sig. Malavolta
Ascoltati il legale del Teramo Calcio e del sig. Romano Malavolta ed il rappresentante della Procura Federale che ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con l’irrogazione delle sanzioni della penalizzazione di 2 punti in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva a carico della Società e della inibizione per mesi sei per il sig. Romano Malavolta Rilevato che il deferimento è stato disposto a seguito della nota con la quale la Segreteria della Co.vi.so.c. ha comunicato l’omesso versamento da parte del Teramo Calcio delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti dovuti per il mese di maggio e giugno 2007; risultato confermato nel corso del giudizio Rigettata l’eccezione preliminare di inapplicabilità sanzionatoria della normativa richiamata nell’atto di deferimento visto che l’attuale Codice di Giustizia Sportiva fa espresso riferimento alla fattispecie in esame prevedendone le relative sanzioni Rigettata ogni ulteriore eccezione e/o considerazione formulate in ordine alla particolare afflittività delle norme vigenti, valutazioni che non competono a questo Organo giudicante Ritenuti non pertinenti i riferimenti giurisprudenziali menzionati dalla difesa dei deferiti Accertate le violazioni poste in essere dai soggetti deferiti P.Q.M. In accoglimento del deferimento, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione della inibizione per mesi 6 (sei) al sig. Romano Malavolta e della penalizzazione di punti 2 (due) da scontarsi nella corrente stagione sportiva al Teramo Calcio SpA
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