F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 48/CDN del 22/04/08 (232) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO MAROSO (nella qualità di Presidente, Amministratore unico e legale rappresentante AS Varese 1910 Srl) E DELLA SOCIETA’ AS VARESE 1910 Srl (nota n. 3608/693pf07- 08/SP/ma del 18.3.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 48/CDN del 22/04/08 (232) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO MAROSO (nella qualità di Presidente, Amministratore unico e legale rappresentante AS Varese 1910 Srl) E DELLA SOCIETA’ AS VARESE 1910 Srl (nota n. 3608/693pf07- 08/SP/ma del 18.3.2008) Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale Maroso Pietro, nella qualità di Presidente e la A.S. Varese 1910 s.r.l., per rispondere il primo della violazione prevista e punita dall’art. 10 comma 3 seconda parte C.G.S. vigente, in relazione all’allegato B) paragrafo IV) lettera A) punto 2 del C.U. del C.F. n. 6/A del 3 maggio 2007, per il mancato pagamento delle ritenute IRPEF relativamente alla mensilità di giugno 2007 e per avere mendacemente attestato il versamento della detta ritenuta IRPEF; la A.S. Varese 1910 s.r.l. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 e 10 comma 3 seconda parte C.G.S. vigente, per le condotte ascrivibili al proprio legale rappresentante. I deferiti hanno fatto pervenire note difensive con le quali contestano l’ipotesi accusatoria e chiedono il proscioglimento. Nella riunione del 21/4/08 il rappresentante della Procura ha chiesto l’inibizione di mesi sei per il Maroso e la penalizzazione di due punti in classifica per il Varese. Il difensore dei deferiti si è riportato alle note depositate ed ha prodotto copia della ricevuta di avvenuta presentazione in via telematica del modello Unico 2007 dal quale si evince il tempestivo invio del medesimo e la legittima sussistenza del credito IRES compensabile con altri tributi e/o contributi. Il procedimento trae origine dalla nota con la quale la COVISOC ha comunicato di avere riscontrato che la soc. A.S. Varese 1910 s.r.l. non aveva adempiuto, entro il termine del 31 ottobre 2007, al pagamento delle ritenute IRPEF, così come prescritto dal Comunicato Ufficiale del C.F. n. 6/A del 3 maggio 2007, all. B) paragrafo IV) lettera A punto 2. Inoltre risulta depositata in data 25 ottobre 2007 presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal Maroso, con la quale si attestava l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativamente agli emolumenti di maggio e giugno 2007. All’esito del dibattimento e’ risultato invece che i deferiti hanno legittimamente operato la compensazione del credito IRES risultante dal Modello Unico 2007 con il debito d’imposta contestato. Come è noto la normativa fiscale prevede la compensazione come ordinario metodo di pagamento dei tributi dovuti. Pertanto il Varese aveva effettivamente adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa fiscale e la relativa dichiarazione resa alla COVISOC deve ritenersi sostanzialmente veridica. P.Q.M. proscioglie i deferiti dagli addebiti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it