F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CDN del 29/04/08 (261) – RECLAMO DELLA SOCIETA’ AC MONTEPORZIO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE MERITO GARA MOMBAROCCIO-MONTE PORZIO DEL 8.3.2008 (Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Marche – C.U. n. 126 del 28.3.2008 – Campionato di 2^ Categoria).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CDN del 29/04/08 (261) - RECLAMO DELLA SOCIETA’ AC MONTEPORZIO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE MERITO GARA MOMBAROCCIO-MONTE PORZIO DEL 8.3.2008 (Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Marche - C.U. n. 126 del 28.3.2008 – Campionato di 2^ Categoria). Letto il reclamo proposto dalla AC Monteporzio avverso la decisione emessa il 28.3.2008 dalla CD Territoriale presso il CR Marche pubblicata sul CU n. 126 con la quale veniva disposta, a carico della Società ricorrente la perdita della gara con il punteggio di 0-3 per ver utilizzato nel corso della partita Mombaroccio-Monteporzio disputata l’8.3.2008, i calciatori Aldo Guidi e Samuale Morganti, pur se non regolarmente tesserati, disponendo inoltre, a carico della Società Monteporzio l’ammenda di € 150,00; a carico del dirigente accompagnatore sig. Paolo Manfredi, l’inibizione per mesi uno e dei calciatori la squalifica per 4 giornate. Osserva la reclamante ha proposto impugnazione avverso al suindicata decisione limitatamente alla squalifica per 4 giornate inflitta ai calciatori Guidi e Morganti, e all’inibizione per mesi uno, disposta nei confronti del proprio dirigente Paolo Manfredi; lamentando implicitamente la gravità della sanzione ed invocando a giustificazione del fatto illecito una mera “distrazione”. Il reclamo non può essere accolto perché infondato. La irregolare posizione dei due calciatori è documentalmente provata. Le sanzioni inflitte dalla CD Territoriale sono state commisurate entro i limiti edittali previsti dall’art. 19 CGS. P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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