F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CDN del 29/04/08 (238) – RECLAMO DELLA SOCIETA ASP CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA CUS TERAMO-PRO CALCETTO AVEZZANO del 23.2.2008 (Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Abruzzo – C.U. n. 48 del 20.3.2008 – Campionato Calcio a Cinque Serie C/1). (239) – RECLAMO DELLA SOCIETA ASP CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA CUS L’AQUILA-PRO CALCETTO AVEZZANO DEL 1.3.2008 (Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Abruzzo – C.U. n. 48 del 20.3.2008 – Campionato Calcio a Cinque Serie C/1).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 49/CDN del 29/04/08
(238) – RECLAMO DELLA SOCIETA ASP CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA CUS TERAMO-PRO CALCETTO AVEZZANO del 23.2.2008
(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Abruzzo – C.U. n. 48 del 20.3.2008 – Campionato Calcio a Cinque Serie C/1).
(239) – RECLAMO DELLA SOCIETA ASP CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA CUS L’AQUILA-PRO CALCETTO AVEZZANO DEL 1.3.2008
(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Abruzzo – C.U. n. 48 del 20.3.2008 – Campionato Calcio a Cinque Serie C/1).
La Commissione Disciplinare Nazionale, visti gli atti; premesso che - Con separati ricorsi, la AS Pro Calcetto Avezzano ha impugnato le decisioni con le quali la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo LND, su reclami proposti dalle Società di cui in epigrafe, ha comminato la punizione sportiva della perdita dei rispettivi incontri con il punteggio di 0 – 6, “…per aver schierato, nel corso della gare, il calciatore Santos Wallace Barbosa in posizione irregolare di tesseramento”, nonché, rispettivamente, quanto alla prima decisione, l’inibizione fino al 31.12.2008 del dirigente accompagnatore Cosimo Claudio e l’ammenda di €. 500,00, e, quanto alla seconda decisione, l’inibizione fino al 30.06.2009 del dirigente Cosimo Claudio e l’ammenda di €. 750,00. - La reclamante, dopo aver eccepito la improcedibilità del reclamo proposto dalla società ASD CUS L’Aquila Sett. Calcio perché non preannunciato nonché del reclamo proposto dalla società CUS Teramo in quanto il Giudice Sportivo, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 45 del 06.03.2008, avrebbe dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla stessa società, lamentava inoltre, la carenza di motivazione dei reclami e delle delibere impugnate, nonché l’errore di fatto e di diritto e la contraddittorietà delle medesime delibere impugnate, eccependo altresì l’eccesso di potere della stessa delibera impugnata. - Pertanto, la reclamante ha concluso chiedendo l’accoglimento dei due distinti ricorsi ed il conseguente annullamento delle sanzioni inflitte alla società e l’omologazione dei risultati di gara conseguiti sul campo. Preliminarmente Codesta Commissione, attesa la connessione oggettiva e la prevalente identità delle questioni di diritto sottoposte al suo esame, ritiene opportuno disporre la riunione dei due procedimenti. Ciò posto, i due reclami sono entrambi infondati e vanno pertanto respinti per i motivi qui di seguito esposti. Per quanto concerne l’eccezione di improcedibilità dei due reclami - quello proposto dalla società ASD CUS L’Aquila Sett. Calcio per l’omesso invio del preannuncio e quello proposto dalla società CUS Teramo in quanto il Giudice Sportivo si era già pronunciato su tale reclamo dichiarandolo inammissibile - va rilevato che la norma di riferimento per la risoluzione della fattispecie sottoposta all’esame di questa Commissione è unicamente l’art. 46, co. 3, del CGS, che identifica l’organo competente e detta le norme concernenti lo specifico procedimento relativo alla posizione irregolare dei calciatori. Orbene, dal dato testuale della norma citata, si evince chiaramente che l’unico onere previsto è quello di inviare il reclamo, entro sette giorni dallo svolgimento della gara, alla Commissione Disciplinare Territoriale, la quale è l’unico Organo di Giustizia Sportiva competente a decidere in materia di posizione irregolare di tesseramento. Pertanto, nel procedimento relativo alla posizione irregolare dei tesserati, non possono certamente trovare applicazione le norme dettate dall’art. 46, comma 1, e dall’art. 29, comma 7, CGS, le quali regolano i procedimenti sottoposti alla cognizione del Giudice Sportivo, prevedendo esclusivamente per tali ultimi procedimenti la necessità di preannunciare il reclamo. Del resto, il procedimento innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale relativo alla posizione irregolare dei tesserati ha una sua specificità e non può certamente essere regolato da ulteriori norme che sono invece applicabili esclusivamente in procedimenti di competenza di altri organi di giustizia sportiva. Ed inoltre, la necessità di preannunciare il reclamo al Giudice Sportivo, oltre a non avere alcun senso, in quanto quest’ultimo non è l’organo competente, no n determinerebbe la cristallizzazione del risultato il quale, a seguito della decisione della Commissione Disciplinare Territoriale, ben potrà essere revocato. Peraltro, questa Commissione si era già pronunciata in tal senso con decisione pubblicata sul C.U. n. 44 del 03.04.2008 e con decisione pubblicata sul C.U. n. 47 del 18.04.2008, relative a sei reclami presentati proprio dalla stessa società AS Pro Calcetto Avezzano, la quale già in quelli sedi aveva articolato infondatamente un’eccezione di improcedibilità per omesso preannuncio di reclamo. Per quanto concerne l’eccezione di irritualità ed improcedibilità del reclamo proposto dalla società CUS Teramo, risulta pacificamente dagli atti che lo stesso è stato ritualmente e tempestivamente presentato alla Commissione Disciplinare Territoriale – unico Organo di Giustizia competente in materia - in data 28.02.2008. Pertanto a nulla rileva che il Giudice sportivo, nel caso de quo, abbia dichiarato l’inammissibilità del reclamo in quanto lo stesso Organo di Giustizia Sportiva non poteva - attesa la propria incompetenza - in alcun modo pronunciarsi sullo stesso, peraltro correttamente indirizzato e proposto avanti alla Commissione Disciplinare Territoriale e non certamente al Giudice Sportivo. In forza di quanto sopra, le suddette eccezioni di improcedibilità devono essere dunque
rigettate. Altresì infondati, ed anzi del tutto pretestuosi, sono i motivi con i quali la società AS Pro Calcetto Avezzano si duole della carenza di motivazione dei reclami e delle conseguenti delibere impugnate, nonché eccepisce l’errore di fatto e di diritto, l’eccesso di potere e la contraddittorietà delle medesime delibere impugnate. Per quanto concerne la carenza di motivazione dei reclami proposti dalle predette Società e delle relative delibere di accoglimento della CDT, questa Commissione rileva che i reclami erano adeguatamente e specificatamente motivati, così come le delibere di accoglimento. Per quanto poi concerne il lamentato profilo dell’errore di fatto e di diritto e l’eccesso di potere delle delibere di accoglimento dei predetti reclami, si osserva che non ha alcuna giuridica rilevanza l’erronea citazione effettuata nei reclami all’art. 12 del CGS, in quanto è stata dedotta l’avvenuta partecipazione alla gara in questione di un calciatore in posizione irregolare e pertanto la CDT ha correttamente applicato l’art. 17, comma 5, lettera a) del nuovo CGS che sanziona tale illegittimo comportamento, tenuto altresì conto che, prima della novella del CGS, era appunto la norma di cui al predetto articolo 12 erroneamente citato a disporre la sanzione della perdita della gara a carico delle società che avessero schierato calciatori che non avevano titolo a partecipare alla gara, norma che dopo la riforma del CGS è stata appunto trasfusa nell’art. 17. Pertanto, non vi è stato nel caso di specie né alcun errore di fatto e/o di diritto né alcun eccesso di potere della CDT. Ciò posto, e rilevato che all’Organo di Giustizia Sportiva non è precluso alcun accertamento che possa effettuarsi anche di ufficio, risulta accertato che, al momento delle gare in questione, il calciatore Barbosa non era tesserato. Difatti, risulta che la richiesta di tesseramento del calciatore non sia stata perfezionata e, del resto, la società reclamante non ha offerto elementi di prova da cui possa desumersi l’avvenuto completamento dell’iter relativo al tesseramento del calciatore de quo. Pertanto, allo stato degli atti, risulta accertato che il calciatore de quo, al momento delle gare in questione, non risultava tesserato e, quindi, si trovava in posizione irregolare. In forza di quanto sopra ed in considerazione del fatto che il dirigente accompagnatore ha sottoscritto la distinta di gara senza accertarsi preventivamente della regolarità della posizione del calciatore de quo, le delibere impugnate sono meritevoli di conferma e le sanzioni ivi irrogate sono congrue e proporzionate ai fatti contestati, anche in considerazione della persistente reiterazione del comportamento della società reclamante nello schierare il calciatore de quo, sebbene quest’ultimo sia da tempo in posizione irregolare, come peraltro già accertato da questa Commissione con decisione pubblicata sul C.U. n. 44 del 03.04.2008 e con decisione pubblicata sul C.U. n. 47 del 18.04.2008. P.Q.M. Respinge i reclami e dispone l’addebito delle tasse non versate.
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