COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 30 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RICORSO CALCIO MONSELICE 1926 SWEDEN Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato n. 54 del 2/4/2008 del Comitato Regionale Veneto – Applicazione art. 17, comma 5 del C.G.S. gara Gazzeraolimpiachirignago- Calciomonselice1926sweden del 9/12/2007, per infrazione art. 34 bis NOIF e C.U. n. 1 del 2/7/2007 C.R. Veneto – Campionato di Promozione
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 61 del 30 aprile 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RICORSO CALCIO MONSELICE 1926 SWEDEN
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato n. 54 del 2/4/2008 del Comitato Regionale Veneto – Applicazione art. 17, comma 5 del C.G.S. gara Gazzeraolimpiachirignago-
Calciomonselice1926sweden del 9/12/2007, per infrazione art. 34 bis NOIF e C.U. n. 1 del 2/7/2007 C.R.
Veneto – Campionato di Promozione
La Società CalcioMonselice1926Sweden ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale
pubblicata con il Comunicato n. 54 del 2/4/2008 del Comitato Regionale Veneto, con la quale è stata assunta la sanzione
Sportiva della perdita della gara a carico del Calciomonselice1926Sweden per l’incontro a margine per i seguenti motivi :
“.... visto il rapporto arbitrale, dal quale risulta che la società Calcio Monselice 1926 Sweden & Martina schierava all'inizio
della gara n. 2 giocatori del 1988 e n. 1 giocatore del 1990;
- che successivamente, al 48' del 2° tempo, sostituiva il solo nato nel 1990 con un giocatore nato nel 1988 (pertanto in
campo non vi era per la rimanente parte della gara alcun nato dal 1989 in poi);
- visto il regolamento pubblicato in C.U. n. 01 del 02.07.2007 punto 2.A/2 lett. b), che prevede l'obbligo di impiegare SIN
DALL'INIZIO E PER TUTTA LA DURATA DELLA GARA, anche nel caso di sostituzioni, almeno DUE GIOCATORI così
distinti in relazione alle seguenti fasce di età : n. 1 nato dall'1.1.1988 in poi e n. 1 nato dall'1.1.1989 in poi; ...”
La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato che :
La società A.C. Gazzera Olimpia Chirignago ha , a tempo debito, proposto reclamo avverso la gara disputatasi il
9.12.2007 tra la stessa predetta società ed il Calcio Monselice 1926 Sweden, terminata con il risultato di 1 - 2.
Così investito della regolarità dell’incontro, il Giudice Sportivo rilevava dal referto arbitrale che la società A.S.D. Calcio
Monselice 1926 Sweden ha schierato all’inizio della gara n. 2 calciatori del 1988 e n. 1 calciatore del 1990 e che,
successivamente, al 48° della seconda frazione di gara ha sostituito il giocatore nato nel 1990 con un giocatore nato nel
1988. Di conseguenza, visto il regolamento di cui al C.U. n. 1 del 2 luglio 2007, punto A/2, lett. b), secondo cui le società
partecipanti al campionato di Promozione hanno l’obbligo di impiegare sin dall’inizio e per tutta la durata dell’incontro,
anche nel caso di sostituzioni, almeno n. 1 giocatore nato dal 1.1.1988 e n. 1 giocatore nato dal 1.1.1989 in poi, letti gli
artt. 17/5 C.G.S. e 34 bis N.O.I.F., deliberava di sanzionare «la società Calcio Monselice 1926 Sweden con la punizione
sportiva della perdita della gara con il punteggio di Gazzera Olimpia Chirignago – Calcio Monselice 1926 Sweden 3-0».
Il suddetto provvedimento sanzionatorio assunto dal Giudice Sportivo Territoriale veniva impugnato dalla società A.S.D.
Calcio Monselice 1926 Sweden.
A sostegno del gravame la ricorrente lamentava, in via preliminare, la violazione del diritto di difesa, in quanto la
prescritta comunicazione della copia del reclamo proposto dall’A.C. Gazzera Olimpia Chirignago sarebbe stata inviata
alla controparte presso un indirizzo non corrispondente alla sede della società reclamata.
Quanto al merito, allegava un preteso errore di trascrizione dell’arbitro: questi, infatti, al momento della sostituzione
avvenuta al 48° del 2° tempo, avrebbe riportato nell’apposito tabellino il n. del calciatore Favorido (nato nel 1988), in
luogo di quello del calciatore Piovan (nato nel 1989) effettivamente entrato in campo. Per cui, non si sarebbe verificata
alcuna irregolarità nella composizione per fasce di età della compagine calcistica del Monselice.
La Commissione Disciplinare procedeva, preliminarmente, ad acquisire presso la Segreteria del Comitato Regionale
Veneto i dati ufficiali riguardanti il questionario d’iscrizione al Campionato di competenza per la stagione sportiva in corso,
redatto dalla società Calcio Monselice 1926 Sweden & Martina, rilevando che nello stesso è indicato come indirizzo per la
corrispondenza quello di «Due Carrare, via Ponte Manco 1» che è, appunto, quello presso cui la società Gazzera Olimpia
Chirignago ha inoltrato il suo reclamo presentato al Giudice Sportivo.
La Commissione Disciplinare ha, poi, proceduto all’audizione degli arbitri e della stessa società reclamante che ribadiva il
tenore ed il contenuto del suo ricorso, al quale si riportava, producendo poi documentazione varia diretta a comprovare la
conoscenza da parte del Comitato Regionale Veneto e/o della Federazione del nuovo indirizzo della sede della società
(ossia, Monselice, via Candie 2/c).
All’esito della svolta istruttoria, la Commissione Disciplinare Territoriale riteneva «per un verso, che la Società Gazzera
Olimpia Chirignago, nell’inoltrare il proprio reclamo avverso la regolarità della gara all’originario indirizzo della Società
Calcio Monselice 1926 Sweden risultante dagli atti ufficiali del C.R. Veneto, abbia fatto incolpevole affidamento su tali
dati; per altro verso, che siano stati acquisiti al giudizio sufficienti elementi per affermare che la Società Monselice si sia
effettivamente adoperata per comunicare la variazione di sede ai competenti Uffici del C.R.V. e che, dunque, altrettanto
incolpevolmente, non abbia potuto difendersi avanti il Giudice di Primo Grado».
Ritenuto, dunque, «che il reclamo dell’A.C. Gazzera Olimpia Chirignago non può ritenersi irritualmente proposto, ma
parallelamente, che la Società Calcio Monselice 1926 Sweden non è stata posta in grado di contraddire nell’ambito del
procedimento stesso», reputava necessario, ai fini di una corretta decisione che, prima di ogni altra cosa, fosse
ripristinato il regolare contraddittorio tra le parti davanti allo stesso Giudice di Primo Grado, «giacchè una decisione nel
merito da parte di questa Commissione finirebbe per confiscare alle parti –e comunque per quanto qui interessa
all’odierna reclamante Calcio Monselice 1926 Sweden- un grado di giudizio, essendo nello specifico l’adita Commissione
Organo di ultima istanza».
Rilevava, a tal fine, la stessa Commissione Disciplinare, che «nulla osta a quanto sopra la previsione dell’art. 36, comma
7° del C.G.S., a mente del quale con il reclamo di seconda istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che
hanno reso inammissibile il reclamo davanti all’Organo di prima istanza», per un duplice ordine di ragioni: «a) perché la
norma si riferisce al reclamo proposto in secondo grado, contro un provvedimento di inammissibilità pronunciato dal
Giudice di Primo Grado, reclamo proposto dallo stesso soggetto che si è visto dichiarare l’inammissibilità; b) perché la
norma non può che riferirsi a irregolarità procedurali colpevolmente ascrivibili al reclamante».
Per quanto sopra, la Commissione Disciplinare annullava il provvedimento del Giudice Sportivo, disponendo il riesame
del reclamo della società Gazzera Chirignago, «previo ripristino del regolare contraddittorio fra le parti».
In conseguenza del suddetto provvedimento pubblicato sul C.U. n. 50 del 12 marzo 2008, il Giudice Sportivo, «visti gli
artt. 29.3 – 29.4 – 38.2 e 38.8 CGS», deliberava «di rimettere le parti in termini ai fini della regolare costituzione del
contraddittorio, assegnando alla società Gazzera Olimpia Chirignago il termine di cui all’art. 33.5 CGS, decorrente dalla
pubblicazione di questo provvedimento in C.U., per la proposizione del reclamo ed alla società Calcio Monselice 1926
Sweden quello previsto dall’art. 33.7 per resistervi», lasciando «in sospeso ogni decisione in merito al risultato della
gara».
Successivamente, sciogliendo la riserva assunta, di cui al comunicato n. 51 del 19 marzo 2008, letto il reclamo
presentato dalla società Gazzera Olimpia Chirignago, nonché le note difensive presentate dalla società Calcio Monselice
1926 Sweden del 27.3.2008; visto il rapporto arbitrale, nonché il regolamento pubblicato in C.U. n. 1 del 2 luglio 2007,
punto A/2, lett. b); letti gli artt. 17.5 C.G.S. e 34 bis N.O.I.F.; sentito, per le vie brevi, l’Arbitro, che ha confermato quanto
riportato in referto; «rilevato che, indipendentemente dalla fondatezza dei rilievi sulla ritualità e tempestività del
preannuncio di reclamo e del reclamo stesso, la decisione può essere assunta d’ufficio»; il Giudice Sportivo deliberava
«di sanzionare la società Calcio Monselice 1926 Sweden & Martina con la punizione sportiva della perdita della gara con
il punteggio di Gazzera Olimpia Chirignago – Calcio Monselice 1926 Sweden & Martina 3-0».
Avverso la suddetta decisione del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata sul C.U. n. 54 del 2 aprile 2008, la società
Calcio Monselice 1926 Sweden & Martina propone ampio ed articolato ricorso ex art. 46 del Codice di Giustizia Sportiva.
Ripercorse le varie tappe del procedimento, l’odierna appellante insiste sull’eccezione di inammissibilità del primo
reclamo presentato dalla Gazzera Olimpia Chirignago. Sotto tale profilo, l’appellante dissente, anzitutto, dalla decisione di
riammissione nei termini assunta dalla Commissione Disciplinare Territoriale, ritenendo non sussistere quell’
«affidamento incolpevole idoneo a giustificare l’errore commesso dalla Gazzera Olimpia Chirignago». Rammenta, in tal
ottica, come il modulo federale all’uopo previsto, utilizzato per la domanda di fusione tra A.S.D. S.P. Calcio Monselice
1926 e U.S. Due Carrare Sweden & Martina, riportava l’esatto indirizzo della sede della nuova società denominata A.S.D.
Calcio Monselice 1926 Sweden, ossia Monselice, via Candie 2/C. Evidenzia, altresì, la reclamante società, che quello
anzidetto è l’indirizzo effettivamente utilizzato dalla F.I.G.C. per le comunicazioni ufficiali e non (tra cui la stessa decisione
di ratifica della fusione). Ribadisce, inoltre, come vi siano agli atti del giudizio numerosi altri elementi che confermano la
conoscenza del suddetto indirizzo, nonché la circostanza che questo fosse a conoscenza del Comitato Regionale
Veneto.
Ancora, la reclamante deduce in ordine all’assenza di valenza costitutiva della comunicazione dei propri dati al Comitato
Regionale Veneto, «potendo al più rilevare come mera pubblicità notizia», con la conseguenza «che la società, la quale
ha fatto la comunicazione, non può opporre nulla a chi invii la corrispondenza ad indirizzo diverso, ma esatto, sia che la
società, la quale abbia utilizzato lo stesso, non possa opporre un inesistente affidamento incolpevole, in caso di errore»,
essendo, al contrario, «preciso onere della Gazzera Olimpia Chirignago, così come di qualsiasi altra società si fosse
trovata in tale posizione, sincerarsi di quale fosse l’indirizzo».
Eccepisce, poi, la società Calcio Monselice 1926 Sweden, la mancanza del preannuncio di reclamo, invocando, in tal
ottica, la norma di cui all’art. 46, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, secondo cui i ricorsi aventi ad oggetto la
posizione irregolare di calciatori schierati in campo ex art. 29, comma 7, dello stesso C.G.S., debbono essere
preannunciati da reclamo, che deve pervenire «entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla
quale si riferiscono». Al predetto preannuncio, comunicato secondo le forme di cui all’art. 38 C.G.S. (il cui comma 7
dispone che «il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma o
telefax»), devono seguire, nel termine di 7 giorni dalla data della gara, i motivi del reclamo medesimo.
Orbene, rileva la reclamante società, «nel caso di specie, mentre risulta agli atti l’invio dei motivi, sia pure all’indirizzo
sbagliato, con raccomandata del 14 dicembre 2007, nessuna dimostrazione è mai stata fornita della tempestiva e corretta
presentazione del preannuncio, al Monselice, nonostante l’esponente fosse destinataria necessaria di detto atto». Inoltre,
«a seguito dell’illegittima riammissione nei termini la Gazzera Olimpia Chirignago ha rinnovato il proprio reclamo, senza
farlo precedere da regolare preannuncio». Ritiene, infatti, la deducente società, che «ammessa per ipotesi la
riammissione nei termini essa non può avere altro significato che fare decorrere nuovamente i termini per il preannuncio
e per la comunicazione dei motivi sopra ricordati, a partire dalla data del 19 marzo 2008, giorno di pubblicazione del C.U.
51, nel quale è riportato il provvedimento del Giudice Sportivo. In pratica, la Gazzera Olimpia Chirignago, doveva
necessariamente far pervenire al Monselice preannuncio, corredato o meno dei motivi del reclamo entro le ore 24.00 del
20 marzo 2008, esclusivamente a mezzo telefax o telegramma. Ciò non è avvenuto, perché, come già ricordato, la
stessa ha invece inviato una raccomandata».
Sussiste, pertanto, ad avviso della società Calcio Monselice, «un’ulteriore ragione per dichiarare inammissibile il reclamo
come proposto dalla Gazzera Olimpia Chirignago: il mancato rispetto, ancora una volta, delle formalità imposte dal
C.G.S., come sopra ampiamente illustrate».
Quanto all’impugnata (seconda) decisione del Giudice Sportivo, l’odierna appellante società rileva come detto Organo
abbia sostanzialmente «statuito sul risultato della partita, prescindendo completamente sia dal reclamo presentato dalla
Gazzera Olimpia Chirignago, del quale, ha sostanzialmente riconosciuto l’inammissibilità, sia dalle difese avverso lo
stesso esposte dal Monselice, ma, di fatto, aderendo alle tesi di quest’ultimo stesso in ordine alla irritualità ed
intempestività degli atti della Gazzera». E poiché la Gazzera Olimpia Chirignago «non ha impugnato la decisione nella
sua parte motiva, alla stessa sicuramente non favorevole, sulla pronuncia è sceso il giudicato, sia pure nella più limitata
accezione sopra individuata».
Nel contempo, la decisione del Giudice Sportivo sarebbe illegittima, atteso che la stessa è stata, appunto, assunta
d’ufficio e non già sulla base di un rituale reclamo della società interessata, ma «oltre il termine tassativamente previsto
dal C.G.S.». In tal senso, la reclamante richiama una delibera del novembre 2006 della Commissione Disciplinare della
Lega professionisti Serie C, con la quale è stata cassata la pronuncia del Giudice Sportivo presso la medesima Lega,
poiché, appunto, detto Organo aveva deciso d’ufficio in ordine alla regolarità di una gara in relazione alla posizione di un
giocatore che alla stessa aveva partecipato quando ancora doveva scontare una giornata di squalifica, «oltre il termine di
sette giorni previsto dall’art. 24, comma 5, C.G.S., oggi 29, comma 8 C.G.S.».
Nel merito, la società Calcio Monselice 1926 Sweden ribadisce quanto già ampiamente illustrato in sede di primo reclamo
a questa Commissione, asserendo che al 48° minuto del secondo tempo, «ad essere effettivamente entrato è il giocatore
Davide Piovan, nato il 25 gennaio 1989, e solo per un errore dell’Arbitro, risulta un diverso giocatore nel referto compilato
dallo stesso»: del resto, aggiunge la reclamante, «quale interesse poteva avere il Monselice a schierare il contestato
giocatore, dal momento che stava vincendo e mancavano pochi secondi alla fine dell’incontro?».
Per tutto quanto esposto, la A.S.D. Calcio Monselice 1926 Sweden & Martina chiede che la Commissione Disciplinare
adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, «voglia dichiarare inammissibile e comunque infondato
nel merito, il reclamo come proposto dalla Gazzera Olimpia Chirignago e, per l’effetto, annullare, dichiarare nullo e/o
revocare la decisione del Giudice Sportivo sopra richiamata, quindi, annullata la punizione sportiva della precisata gara,
ordinare il ripristino dell’originario risultato acquisito sul campo della partita, all’esito della medesima, da omologarsi in
detto senso, con modifica della classifica del Campionato di riferimento, tenute conto tale intervenuta variazione».
Resiste la Polisportiva Gazzera Olimpia Chirignago con proprie controdeduzioni, lamentando, anzitutto, che «non si è
tenuto in giusta considerazione il fatto che l’indirizzo a cui è stata inviata la copia delle motivazioni del ns. reclamo è
quello risultante dal questionario presentato dal Calcio Monselice all’atto dell’iscrizione al campionato e depositato presso
la Segreteria del CRV, ma si è accolta la tesi della validità dell’indirizzo inesatto (indirizzo per la posta diverso da quello
della sede sociale)».
Rileva, poi, la controdeducente, che il reclamo della società Calcio Monselice punta ancora una volta «su delle pretese
carenze regolamentari a scapito di prove concrete o testimonialmente valide che possano smentire quanto accaduto
realmente sul campo, trascritto sul referto arbitrale dal direttore di gara e confermato dallo stesso sul suo supplemento di
rapporto (v. decisione del GST C.U. CRV n° 38 del 04/01/208».
All’odierna seduta è stata sentita, come richiesto, la società reclamante. L’A.S.D. Calcio Monselice 1926 Sweden ha
illustrato contenuto e ragioni del reclamo, diffusamente argomentando i diversi profili attraverso cui comunque si
dovrebbe giungere all’accoglimento del reclamo medesimo ed alla revisione del provvedimento sanzionatorio della
perdita della gara comminato dal Giudice Sportivo Territoriale, con ripristino del risultato acquisito sul campo e relativa
modifica della classifica del campionato così come determinatasi in seguito all’applicazione della impugnata sanzione
sportiva comminata.
Chiusa la fase istruttoria e dibattimentale, la Commissione Disciplinare Territoriale, oggi riunitasi in diversa composizione
rispetto a quella che ha assunto la decisione pubblicata sul C.U. n. 50 del 12 marzo 2008, ha deliberato quanto riportato
in dispositivo sulla base dei seguenti
MOTIVI
In via preliminare, Questa Commissione Disciplinare reputa inammissibili i motivi del reclamo del Calcio Monselice 1926
Sweden relativi all’eccezione di inammissibilità del (primo) reclamo presentato dalla società Gazzera Olimpia Chirignago
avverso la validità della gara del 9 dicembre 2007. Infatti, sul punto, la Commissione Disciplinare Territoriale si è già
pronunciata, ritenendo non già inesistente, bensì al più semplicemente irregolare la comunicazione effettuata, con fare
incolpevole, dalla Gazzera Olimpia Chirignago alla società Calcio Monselice 1926 Sweden presso l’indirizzo di cui al
questionario presentato all’atto dell’iscrizione al campionato di competenza. Soltanto una valutazione di giuridica
inesistenza della predetta comunicazione avrebbe, infatti, comportato l’accoglimento dell’eccezione sollevata dall’odierna
reclamante, fattispecie, come ritenuto dalla Commissione Disciplinare nella decisione già assunta a tal proposito, che qui
non ricorre, atteso che la comunicazione di cui trattasi non è tale da esorbitare completamente dallo schema legale tipico
di riferimento e non risulta essere stata effettuata in un luogo privo di alcuna relazione con il destinatario. Ne consegue,
quindi, la possibilità di una sua rinnovazione.
In altri termini, sulla predetta eccezione di inammissibilità formulata dalla reclamante Calcio Monselice 1926 Sweden,
Questa Commissione Disciplinare ha già consumato la propria potestà di decisione e la relativa determinazione è ormai
divenuta inoppugnabile e deve darsi per definitivamente acquisita. La questione, pertanto, non può essere oggetto di
riesame in questa sede.
In ordine, poi, alla legittimità dello svolgimento del (secondo) giudizio svoltosi innanzi al Giudice Sportivo, susseguente
cioè al “secondo” reclamo allo stesso G.S. proposto dalla società Gazzera Olimpia Chirignago, Questa Commissione
Disciplinare ritiene opportuno, in via del tutto preliminare, osservare brevemente quanto segue.
Per effetto del combinato disposto degli artt. 29, comma 7 e 46, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, il ricorso
doveva essere preannunciato, con le modalità di cui all’art. 38, entro le 24.00 del giorno feriale successivo a quello della
gara. Entro il settimo giorno dalla gara, poi, devono essere trasmesse le relative motivazioni, unitamente alla tassa
reclamo. Prosegue, poi, la norma di cui all’art. 46, comma 1: «Copia del ricorso deve essere inviata alla società
controparte, con lettera raccomandata o mezzo equipollente, ai sensi dell’art. 38, comma 7».
Orbene, dagli atti del procedimento emerge che:
-il provvedimento di rimessione nei termini è stato pubblicato sul C.U. n. 51 del 19 marzo 2008, data dalla quale
decorrono i termini, come sopra ricordati, per l’instaurazione del procedimento, come anche formalmente indicato nella
relativa ordinanza del Giudice Sportivo;
-la Polisportiva Gazzera Olimpia Chirignago ha preannunciato il reclamo con telegramma del 20 marzo 2008;
-la stessa predetta società ha, poi, inviato il reclamo (pervenuto al G.S. il 26 marzo 2008) con r.r. 21 marzo 2008, spedito
in pari data, stesso mezzo, anche alla società Calcio Monselice 1926 Sweden.
Appare evidente, dunque, come la società Gazzera Olimpia Chirignago abbia rispettato le formalità procedurali previste
dal codice di rito per l’instaurazione del procedimento, tenuto anche presente che è disposto l’invio alla società
controparte della sola copia del reclamo, e non anche del preannuncio (cfr. anche art. 46, comma 5, C.G.S.).
La regolare proposizione, da parte della società Gazzera Olimpia Chirignago, del reclamo al G.S., supera ogni dubbio in
ordine ad eventuali pretese di illegittimità del provvedimento di cui al C.U. n. 54 del 2 aprile 2008, dello stesso Organo di
primo grado, assunto ai sensi del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 34 bis delle N.O.I.F., 17, comma 5 e 29,
comma 7, del C.G.S.
Espletata, specie nell’ottica della completezza espositiva, la valutazione in ordine alla legittimità del procedimento di
primo grado e della relativa decisione del Giudice Sportivo, per quanto comunque ininfluente in questa sede, alla luce di
quanto di seguito illustrato, è possibile passare all’esame del reclamo della società Calcio Monselice 1926 Sweden, onde
verificare la sussistenza o meno di elementi e/o ragioni per un’eventuale annullamento, revoca o modifica dell’impugnato
provvedimento sanzionatorio del G.S.
Tuttavia, l’esame del merito, così come di ogni altro specifico motivo di ricorso, appare precluso a Questa Commissione
Disciplinare Territoriale, considerato che, in via preliminare ed assorbente, deve rilevarsi e dichiararsi l’inammissibilità del
reclamo proposto dalla società Calcio Monselice 1926 Sweden.
Occorre, a tal fine, richiamare il succedersi temporale degli atti del procedimento, per quanto qui di rilievo.
La decisione del G.S. di applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara a carico della società Calcio
Monselice 1926 Sweden è stata pubblicata sul C.U. n. 54 del 2 aprile 2008.
In data 3 aprile 2008 la predetta società invia, a mezzo telefax, alla Commissione Disciplinare ed alla S.D. Gazzera
Olimpia Chirignago dichiarazione di preannuncio di reclamo e contestuale richiesta di copia integrale degli atti e
documenti ufficiali.
I richiesti atti e documenti risultano trasmessi via telefax in data 7 aprile.
Il reclamo risulta, poi, trasmesso a mezzo telefax e inviato a mezzo servizio postale in data 15 aprile 2008.
La fattispecie trova regolamentazione nell’art. 46, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva che così recita: «I ricorsi di
secondo grado devono essere proposti alla Commissione disciplinare entro il settimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare».
Si aggiunga, poi, che l’art. 44, comma 1.2., prevede il diritto dei reclamanti di prendere visione dei documenti ufficiali,
«fermo restando il termine stabilito dall’art. 46, comma 4».
In tale contesto normativo di riferimento, non può che rilevarsi la tardività e conseguente inammissibilità del reclamo
proposto dalla società Calcio Monselice 1926 Sweden, attesa la sua presentazione (15 aprile) oltre il termine di rito
(scaduto il 9 aprile). Tardività, peraltro, che sarebbe stata comunque sussistente anche nell’ipotesi in cui fosse stato
consentito far decorrere il termine dalla data di trasmissione della richiesta documentazione ufficiale.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla società Calcio Monselice 1926 Sweden .
Per l’effetto, deve ritenersi confermata l’impugnata delibera del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 54 del 2 aprile 2008.Tassa reclamo versata.
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