F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 50/CDN del 05/05/08 (237) – RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS GOTI 97 AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA DUGENTA-VIRTUS GOTI DEL 23.12.2007 (Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Campania – C.U. n. 80 del 20.3.2008 – Campionato di 2^ Categoria).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 50/CDN del 05/05/08 (237) - RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS GOTI 97 AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA DUGENTA-VIRTUS GOTI DEL 23.12.2007 (Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Campania - C.U. n. 80 del 20.3.2008 – Campionato di 2^ Categoria). Con reclamo del 20.4.2008, preannunciato in data 22.3.2008, la Società Virtus Goti 97 ha impugnato la delibera con la quale la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Campania ha rigettato il ricorso con il quale la stessa aveva denunciato la posizione irregolare del Sig. Tavini Luca, nella gara tra la reclamante e la Società Dugenta, disputata in data 23.12.2007. A sostegno delle proprie ragioni la Società ha dedotto che detto calciatore, alla data del 23.12.2007, non avrebbe mai scontato la squalifica per una gara per recidività in ammonizione inflittagli con CU n. 101 del 10.5.2007, relativo all’ultima gara del campionato 2006/2007. Ha lamentato, quindi, la ingiustizia della decisione impugnata fondatasi sull’errato presupposto che il non essere stato lo stesso schierato nella gara del 15.12.2007 si riferisse al turno di squalifica inflitto nella stagione precedente e non, invece, a quello inflitto con CU n. 48 del 13.12.2007. Il reclamo è fondato e va pertanto accolto. Posto, difatti, che il Tavini ha riportato un turno di squalifica nell’ultima giornata di campionato, la reclamante ha dimostrato, documentalmente, che lo stesso, sino al 23.12.2007, data della partita di che trattasi, non avesse mai scontato detta squalifica e che, in effetti, la circostanza che non fosse stato schierato nella gara del 15.12.2007 fosse ascrivibile alla squalifica inflitta con CU n. 48 del 13.12.2007. PQM in riforma della decisione impugnata, accoglie il reclamo, e, a modifica del risultato conseguito sul campo, infligge alla Società Dugenta la sanzione sportiva della perdita della gara Dugenta-Virtus Goti del 23.12.2007, con il punteggio di 0 -3. Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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