F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 50/CDN del 05/05/08 (249) – RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD COMASINA 1969 AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA COMASINA-ATLETICO CINISELLO DEL 9.3.2008 (Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Lombardia – C.U. n. 37 del 28.3.2008 – Campionato di 3^ Categoria).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 50/CDN del 05/05/08 (249) - RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD COMASINA 1969 AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA COMASINA-ATLETICO CINISELLO DEL 9.3.2008 (Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Lombardia - C.U. n. 37 del 28.3.2008 – Campionato di 3^ Categoria). Letto il reclamo, trasmesso a questa CD Nazionale dalla Corte di giustizia federale, alla quale era stato trasmesso dalla CD Territoriale presso il CR Lombardia, in quanto inviato erroneamente alla stessa dalla Società Comasina; rilevato che l’appellante non ha dato dimostrazione della corretta integrazione del contraddittorio omettendo di dimostrare l’avvenuto invio del reclamo alla Società controparte, come previsto dall’art. 33 comma 5 CGS; rilevato che tale inadempienza comporta la declaratoria di inammissibilità del reclamo, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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